Sui termini e sul computo del periodo di pubblicazione delle deliberazioni comunali
Eugenio De Carlo
L’art. 124 TUEL d.lgs. n. 267/200 dispone che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Il successivo art. 134 TU cit. dispone che le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (comma 3) e che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma 4).
Secondo il Ministero dell’interno (cfr. parere 13 settembre 2006) ai fini della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali di cui all’art. 124 TUEL, il computo iniziale dei 10 giorni deve compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni.
Infatti, alla stregua del citata parere è condivisibile l’orientamento della Corte di cassazione in base al quale solamente “alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 1999, n. 4397).
Tale orientamento è stato condiviso anche dal giudice amministrativo, per il quale deve considerarsi ormai acquisito che " … il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni" (cfr. T.A.R. Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).
Quanto alla questione relativa al computo del dies a quo nei 15 giorni della pubblicazione la giurisprudenza ha ritenuto che "… il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale" (cfr. Cassazione Civile, I Sezione, 8 giugno 2004, n. 12240).
Secondo la Cassazione civile il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale, in considerazione tanto del dato testuale della norma di legge, il quale prevede esattamente il periodo di durata della pubblicazione (quindici giorni consecutivi), quanto dell'osservazione che l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2963 del codice civile e dall'art. 155 del codice di procedura civile incontra un limite oggettivo.
Infatti, la regola secondo la quale nel computo del termine si esclude il giorno iniziale costituisce senza dubbio un 'criterio generale per il computo del tempo', ma rileva che essa si riferisce ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l'attività o l'inattività di un soggetto e non trova, invece, applicazione laddove una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene, perciò, che ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art. 124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell'affissione stessa.
Secondo il Consiglio di Stato (sez. II, parere n. 00025/2018 del 03/01/2018), le deliberazioni degli enti locali, quali provvedimenti non annoverabili tra gli atti recettizi, per essi non è prevista alcuna specifica comunicazione, avendo il legislatore, al contrario, statuito espressamente per gli stessi un regime di pubblicità legale. In particolare, ad avviso del C.d.S., l’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che “tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’Albo pretorio, nella sede dell’ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”. Nel caso di specie oggetto del parere reso dal predetto organo giurisdizionale, una deliberazione era stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune, dal 17 novembre 2013 fino all’11 dicembre 2013 e un’altra, a sua volta, era stata pubblicata dal 14 febbraio 2014 fino alla 28 febbraio 2014. Tali ultime date costituivano, quindi, il dies a quo per il computo del rispetto del termine per la proposizione del ricorso.
Peraltro, secondo la stessa giurisprudenza amministrativa (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4501), il termine decadenziale per l’impugnativa di una deliberazione comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto, o da quella dell’effettiva piena conoscenza, soltanto per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre per i terzi il termine decadenziale dell’impugnativa decorre dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
Nel caso delle determinazioni gestionali di competenza dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 107 TUEL, infine, deve rammentarsi che il Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, sent. n. 1370/2006), con riguardo al termine iniziale per l'impugnazione delle predette determinazioni, ha affermato che non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione) in quanto prescritta da apposita disposizione legislativa prevista dall' art. 124 del decreto leg.vo n. 267/2000 per le delibere degli organi di governo dell'ente territoriale, quali Consiglio e Giunta municipali, e costituisce - tra l'altro - segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l'esecutività all'atto stesso, mentre - come è noto - il quadro normativo non contempla tale genere di pubblicità per le determinazioni dirigenziali. La ratio decidendi della citata sentenza stava nel fatto che il provvedimento amministrativo - determinazione del dirigente - non era ricompreso tra le deliberazioni degli organi del vertice politico/amministrativo dell'ente locale e inoltre esso non aveva natura di atto generale, ergo il termine per l'impugnazione decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento stesso.
6 gennaio 2018
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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