Registro nazionale degli Aiuti R.N.A.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
01 Dicembre 2022

Registro nazionale degli Aiuti R.N.A.

Qual è il perimetro oggettivo dei contributi da registrare nel suddetto registro? In particolare, un contributo in conto esercizio a favore di una società sportiva (erogato al fine di affrontare la gestione) deve essere "censito" nel R.N.A.?

Risposta

L’articolo 2 del DM MISE 31 maggio 2017, n. 115, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del funzionamento del Registro Nazionale degli iuti di Stato (RNA), prevede che detto Registro opera la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti economici alle imprese, garantendo l’eventuale interoperabilità con tutte le banche dati in materia di agevolazioni pubbliche alle aziende; l’inserimento degli aiuti nel Registro suddetto ha lo scopo di registrare e verificare che siano rispettati i principi comunitari attinenti alla concorrenza tra imprese ed al divieto di aiuti di Stato non autorizzati agli operatori economici.

L'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”; pertanto i requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del citato articolo 107 sono quattro e devono essere compresenti:

1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali o comunque pubbliche);

2) tale trasferimento determini un vantaggio economico, ossia la misura conferisca al beneficiario (che deve essere un'impresa, in senso UE, e cioè un soggetto che svolge una attività economica), un vantaggio concorrenziale, vantaggio che lo stesso soggetto non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato;

3) vi sia un effetto (anche potenziale) sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri, e quindi che la misura incida, anche solo potenzialmente, sulle condizioni di concorrenza e di scambio nel mercato UE;

4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

Ne deriva che, in linea generale, gli enti locali sono tenuti ad inserire nel RNA solamente gli aiuti concessi ad imprese, operatori economici, liberi professionisti e lavoratori autonomi (tutti soggetti dotati dipartita IVA), mente tale obbligo non riguarda i contributi erogati a persone, famiglie, enti sociali, associazioni senza scopo di lucro, enti del terzo settore, ecc.

Tanto premesso sul piano generale, si precisa che per la particolare fattispecie di contributi alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di associazione (a.s.d.), stante la formulazione non particolarmente felice delle disposizioni normative in materia e soprattutto in considerazione della totale assenza nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate di ogni riferimento agli aiuti erogati in ambito sportivo, esistono opinioni contrastanti: da una parte vi è chi ritiene sussistente l’obbligo di registrazione al R.N.A. di tali erogazioni (magari nella forma “semplificata” consistente nel barrare la casella “ES” del modello di autodichiarazione per gli aiuti di stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 25 ottobre, cosa che peraltro comporta l’obbligo di indicare tale contributo nel quadro RS del modello Unico di denuncia dei redditi, ove previsto), dall’altra viene sostenuto che, trattandosi di erogazioni non ricomprese tra quelle elencate nel quadro “A” dell’autodichiarazione (qualora non superino i limiti del “Temporary Framework”, pari ad euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura) e che non soddisfano i requisiti richiesti dall’articolo 107 più sopra ricordato, tale obbligo non sussista: a sostegno di tale seconda interpretazione viene evidenziato che:

1) i criteri comunitari appaiono di difficile applicazione nel caso di piccoli contributi erogati dagli enti locali, in quanto i soggetti beneficiari di tali erogazioni - le a.s.d. appunto - seppure rientranti in senso lato nella definizione comunitaria di “impresa”, hanno una “clientela” individuabile in una zona territoriale necessariamente limitata, per cui appare nulla o comunque del tutto marginale la incidenza sugli “scambi comunitari” o la idoneità ad attrarre clienti da altri Stati membri, come evidenziato ai punti 196 e 197 della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)”,

2) inoltre il penultimo capoverso della risposta alla FAQ “Omessa presentazione per impresa che non ha superato i limiti”, pubblicata nella pagina web dell’Agenzia delle Entrate, precisa che L’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente «altri aiuti».”

Fermo restando le autonome valutazione che ogni Ente potrà fare al riguardo, ritiene lo scrivente che sia preferibile questa seconda interpretazione.

28 novembre 2022        Ennio Braccioni

 

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