Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiSi chiede se ai sensi della nuova circolare del ministero dell'interno n. 115 del 31/10/2022 è ancora possibile rilasciare agli avvocati i certificati anagrafici dei propri residenti tramite email o gli stessi si devono presentare ai vari sportelli anagrafici a richiedere solo i certificati cartacei.
Presa visione della circolare indicata nel quesito, si rileva che la stessa concerne il rilascio con modalità telematica dei certificati anagrafici mediante accesso alla ANPR: le regole emanate in relazione a tale servizio, infatti, specificano che lo stesso consente il rilascio della certificazione esclusivamente per sé stessi o per i propri familiari, esclusi terzi soggetti (art. 2, comma 2, D.M. Interno 3 novembre 2021).
La ratio di tale limitazione, come chiarito nella predetta circolare, è quello di evitare, in linea con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, un accesso indiscriminato e diffuso (nonché, molto semplificato, ossia mediante modalità telematica) ai certificati di qualsiasi cittadino (inclusi minori) per il solo fatto di essere iscritti all’ANPR.
La stessa circolare, tuttavia, precisa che “I certificati anagrafici relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal citato articolo 2, potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i comuni, ai sensi dell'art. 33 del DPR 223 del 1989, come modificato dall'art. L, comma l, lett. t) del D.P.R. 126 del 2015”: tale disposizione prevede che “1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. 2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.”.
Tenuto conto di quanto sopra illustrato, nonché della finalità delle precisazioni effettuate dal Ministero dell’Interno, che non sono volte a limitare in via generalizzata il rilascio dei certificati solo in favore del soggetto cui gli stessi si riferiscono o dei componenti del suo nucleo familiare (poiché ciò contrasterebbe non solo con il sopra richiamato art. 33 del D.P.R. 223/1989, ma anche con l’art. 1 della Legge n.1228/1954, secondo cui “Gli atti anagrafici sono atti pubblici”), bensì a delimitare le modalità di utilizzo del servizio ANPR in conformità alle disposizione di attuazione dello stesso e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (che rinviene una possibile criticità nel “rilascio a "chiunque" e senza limitazioni, dei certificati relativi a qualunque cittadino iscritto ad ANPR, ivi inclusi i minori, tramite un semplice accesso telematico con le modalità previste dal CAD”), si ritiene che nulla osti, a seguito del rilascio dei certificati, all’invio degli stessi anche mediante email (prassi ampiamente in uso tra moltissimi i Comuni anche prima dell’attivazione dell’ANPR), purché ciò avvenga con modalità che consentano la identificazione (come imposto dalla normativa) del soggetto richiedente.
In altre parole, il Ministero risulta voler limitare un accesso telematico indiscriminato e, sostanzialmente privo di controllo, a tutti i dati anagrafici contenuti nell’ANPR, senza nulla togliere al fatto che i Comuni possano continuare (anzi, debbano, considerato che altrimenti non vi si potrebbe accedere altrimenti) a rilasciare, secondo le ordinarie procedure previste, le certificazioni differenti da quelle accessibili mediante il predetto servizio a fronte di una specifica richiesta in tale senso da parte di un soggetto interessato (purché prevedano l’identificazione dello stesso e tutti gli ulteriori controlli stabiliti dalla normativa in materia), e le modalità dell’invio del certificato rilasciato non sembra ragionevole che siano limitate esclusivamente alla presenza fisica presso gli uffici comunali, salvo differente prassi in uso presso quest’ultimi.
29 novembre 2022 Alessandro Rizzo
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2381, sintomo n. 2408
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: