Indicazione del bollo nel mandato di pagamento

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
01 Dicembre 2022

Indicazione del bollo nel mandato di pagamento, con la presente si chiedono ulteriori informazioni.

I dubbi nascono in fase di registrazione delle fatture di acquisto ESENTI IVA con BOLLO VIRTUALE (già assolto quindi dal beneficiario). Nessuna delle opzioni proposte nel "tipo bollo" risponde all' esatta tipologia. La scrivente ha dunque optato per quella più simile, cioè, "non esente a carico beneficiario".

Nella successiva fase del mandato, viene ripreso automaticamente il tipo bollo indicato in fattura.

Il codice tesoreria corrispondente in questo caso è tipo 1, cioè "a carico beneficiario". Questo comporta una ingiusta detrazione di 2 euro dall'accredito al fornitore e un ingiusto versamento all'Erario da parte della Tesoreria. Così facendo si versa due volte l'imposta e si decurtano erroneamente delle somme al creditore.

Si chiede pertanto un chiarimento normativo (il mandato in questo caso è esente?) e una miglioria sia in fase di acquisizione della fattura che in fase di esecuzione del mandato.

 

Risposta

In generale, le regole per il corretto adempimento dell’imposta di bollo (di euro 2) sui mandati di pagamento può essere riassunta come segue: 1) su tutti i mandati, l’imposta di bollo (se dovuta) si applica solo se l’importo è superiore ad euro 77,47 (art. 13, Tariffa, D.P.R. n. 642/1972); 2) su documenti (fatture, parcelle, notule, ricevute) che si riferiscono ad addebiti di corrispettivi totalmente assoggettati ad IVA, i mandati sono esenti da bollo (art. 6, Tabella, D.P.R. n. 642/1972) a condizione che sia verificata almeno una delle seguenti situazioni: a. che sul mandato sia evidenziata l’IVA; b. che il mandato contenga l’indicazione “trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA” (ris. min. Finanze 10 gennaio 1991, prot. 391663); 3) su documenti (fatture, parcelle, notule, ricevute) che recano addebitamenti di corrispettivi parzialmente o totalmente non assoggetti ad IVA, sul mandato è dovuta l’imposta di bollo di euro 2,00 anche quando le fatture relative, emesse da parte dei fornitori degli enti senza addebito dell’IVA, sono già state assoggettate all’imposta di bollo. 4) sono esenti dall’imposta di bollo i mandati relativi al pagamento di: stipendi, pensioni ed ogni indennità relativa a rapporti di lavoro subordinato, gettoni presenza, imposte, tasse, ritenute, contributi previdenziali, ed assicurazioni. Più nel dettaglio: - sono assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 2,00, ed indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, i mandati di pagamento di importo superiore ad euro 77,47 non sono assoggettati ad IVA (art. 13 Tariffa Allegato A - Parte I, D.P.R. n. 642/1972) ovvero riguardino: • operazioni fuori campo IVA (mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo, ovvero territoriale); • operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA, art. 15, D.P.R. n. 633/1972; • operazioni effettuate senza il pagamento dell’IVA, art. 74, co. 7, D.P.R. n. 633/1972; • operazioni esenti da IVA art. 10, D.P.R. n. 633/1972. - sono esenti dall’imposta di bollo, ricordando che l’esenzione dall’imposta deve essere indicata nel mandato o deve comunque essere indicata dall’ente al Tesoriere: • i documenti citati dall’art. 13 Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 (fatture, parcelle, notule, ricevute), che non superino l’importo di euro 77,47, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo. • corrispettivi di operazioni totalmente assoggettate ad IVA a condizione che contengano la liquidazione dell’IVA, ovvero l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Il comune o l’ente ordinante deve dichiarare sul mandato di pagamento “corrispettivo di operazione assoggettata ad IVA”; analoga dichiarazione deve annotare il beneficiario sulla eventuale ricevuta rilasciata sul foglio separato (art. 6 Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (art. 26 Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni (nonché dagli altri Enti locali) per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 26 Tabella B, D.P.R. n. 642/1972, art. 50, D.P.R. n. 917/1986); • compensi ai compenti gli Uffici elettorali (co. 2, art. 9, Legge n. 53/1990; circolare Ministero dell’Interno n. 12/2004); • imposte, tasse e ritenute (art. 5 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • contributi previdenziali, per assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari (art. 9 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • indennità e rendite concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie (art. 9 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • assicurazioni generiche (contratti e premi assicurativi - risoluzione Ministero Finanze 19 luglio 1988, prot. n. 451318); • borse di studio e presalari (art. 11 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • indennità relativa alla procedura di espropriazione per causa di pubblica (compresi anche i mandati per i pagamenti occorrenti per la valutazione dell’esproprio) (art. 22 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • somme anticipate o rimborsate all’economo o ad altro dipendente che agisce per conto ed interesse dell’ente (art. 15 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • canoni di locazione di immobili di amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni e Comunità montane (art. 16 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • atti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, e loro consorzi o associazioni, nonché dalle Comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati (art. 16 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972). Sono incluse anche le aziende municipalizzate e le unità sanitarie locali (Ministero delle Finanze, Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari 17 maggio 1986, prot. n. 312280); • conti degli esattori ed agenti della riscossione dei tributi in genere (art. 27 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • rapporti interni con il Tesoriere (compenso di tesoreria, rimborso di spese postali anticipate dalla banca ma a carico dell’ente per versamenti effettuati tramite bollettini di c/c postale, bolli a carico dell’ente, copertura carte contabili, interessi, reimpiego di titoli estratti o scaduti, ecc.) ed i mandati relativi al pagamento delle spese postali per la macchina affrancatrice (art. 5 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive (art. 7 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972); • contributi o quote associative a ONLUS, cooperative sociali, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972; ris. min. 2 maggio 1989, n. 450486); • oblazioni a scopo di beneficienza e a scopo di sussidio (a favore di indigenti, disabili, minori) a condizione che sull’atto risulti tale scopo (art. 8 della Tabella B, D.P.R. n. 642/1972).

29 novembre 2022        Fabio Bertuccioli

 

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