Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede se le copie autenticate di diploma e altri certificati scolastici, da usare per l'iscrizione presso istituti di formazione (sia in Italia che all'estero), siano in esenzione da bollo. Si chiede, inoltre, se fra gli "atti e documenti" menzionati dall'art.11 tab. B d.P.R. n. 642/1972 siano da annoverare le copie autenticate degli stessi.
Premesso che non è ben chiaro cosa debba intendersi per “istituti di formazione” (ci si riferisce ad istituti pubblici o privati ?), l’art. 11 della tabella all. B al d.P.R. n. 642/1972 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per “Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso”.
Pertanto, se i documenti in questione sono destinati alla ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo, l’attività di autentica di copia non è soggetta ad imposta di bollo.
Occorre, inoltre citare l’art. 7 comma 5 della L. n. 405/1990 (c.d. Finanziaria 1991) che dispone l’esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.
Reputo, comunque, di non semplice valutazione la circostanza che un istituto di formazione all’estero possa rientrare nel novero delle categorie previste dalla legge italiana.
Occorre, peraltro, ricordare che, al fine di alleggerire gli adempimenti gravanti sui cittadini, il d.P.R. n. 445/2000, all’art. 19 ha previsto una modalità alternativa all'autenticazione di copie, disponendo che “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.
Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi, evitando lunghe attese agli sportelli, inutile perdita di tempo e aggravamento dell’attività amministrativa, è indispensabile che l’utenza venga messa a conoscenza di questa possibilità; questo adempimento dovrebbe essere curato direttamente dalle scuole, che, comunque, devono avere la consapevolezza, sempre in omaggio alla logica del servizio al cittadino, che, a norma dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, l'autenticazione delle copie può essere fatta anche dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento! Questo, al di là del trattamento fiscale da riservare, eviterebbe tanti giri inutili a cittadini sempre più affannati ed invischiati nelle maglie di una Pubblica amministrazione elefantiaca.
Per documentazione destinata all’estero, ritengo corretto procedere alla applicazione dell’imposta di bollo, non essendo possibile valutare con certezza granitica la natura dell’istituto estero di formazione.
25 novembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2374, sintomo n. 2401
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Andrea Antognoni
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
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