Incompatibilità assessore comunale per debito IMU

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
03 Dicembre 2022

Causa di incompatibilità assessore comunale per debito IMU su immobile seconda casa. Presenza della comunione legale e versamento effettuato per il 50%. Particolare fattispecie. Richiesta orientamento

 

L’ufficio tributi ha emesso avviso di accertamento in rettifica per parziale pagamento IMU (seconda casa) nei confronti di un assessore comunale (anche consigliere trattandosi di piccoli comuni), motivo per cui si apre lo scenario della causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

L’assessore lamenta il fatto che l’ufficio ha erroneamente notificato a lui l’accertamento, in quanto sul bene esiste la comunione legale (matrimonio contratto nel 2000 e immobile acquistato all’asta nel 2016).

Estrapolando la visura (sia catastale che ipocatastale) effettivamente il bene deriva da decreto di trasferimento del tribunale ma risulta intestato come quota di 1/1 all’assessore “Mario Rossi” ma con la dicitura in visura “…in regime di comunione dei beni”.

Si premette che i due coniugi vivono ancora insieme e mai è stata sciolta la comunione legale.

Si premette che il regolamento comunale per l’imposta IMU nulla dispone circa le comunioni legali ed i coniugi non hanno presentato alcuna dichiarazione.

L’assessore “Mario Rossi” ha versato a suo nome il 50% dell’imposta IMU, mentre l’altro 50% sostiene che è di competenza della moglie, pertanto la sua causa di incompatibilità viene meno.

Da una prima analisi della posizione contributiva è emerso che l’ufficio ha comunque inserito l’assessore Mario Rossi per la quota del 100% anche perché nei caricamenti automatici nelle procedure informatiche (banche dati catastali) la quota della comunione non è desumibile nell’immediato e a livello informatico la quota di 1/1 fa si che il caricamento avviene per l’intera quota nei confronti del Sig. Mario Rossi.

 

Ciò premesso, l’ufficio ritiene che, fermo restando quanto detto sopra,  la causa di incompatibilità sussiste comunque per i motivi di seguito riportati:

 

  1.  La comunione legale regola in via generale i soli rapporti patrimoniali tra coniugi;
  2. Il regolamento comunale non contiene la previsione esplicita della imputazione ad entrambi i coniugi dell’obbligazione tributaria e non può presumersi un collegamento con il TUIR in quanto vige il principio della non assoggettabilità ad interpretazione estensiva;
  3. Per l’assoggettabilità ad imposta IMU di un fabbricato, vige il principio dell’iscrizione in catasto (DL. 201/2011).  L’iscrizione in catasto di tale immobile è da ricondursi per la quota di 1/1 al Sig. Mario Rossi;
  4. La Cassazione (da ultimo con Sentenza n. 20845 III Sezione civile, dep. 21/07/2021), ha più volte ritenuto legittimo il pignoramento nei confronti del coniuge del debitore, proprio perché la comunione tra coniugi è una comunione “a mani riunite”, o, come sopra indicato citando la Cassazione, “senza quote”, ragion per cui ciascun coniuge, pur essendo contitolare al 50%, lo è sull’intero bene.

I giudici di legittimità, richiamando le decisioni nn. 6575/2013 e 6230/2016, hanno affermato il principio per cui la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione di uno o più beni in comunione per crediti personali di uno solo dei coniugi abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

Come già detto, la comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa; essa può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l’altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.

Sulla base di queste premesse, consentire l’espropriazione per la sola metà della quota significherebbe stravolgere l’istituto della comunione legale, consentendo l’assegnazione della “quota” del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o la sua vendita giudiziaria.

 

Per quanto sopra riportato, con particolare riferimento al punto n. 4, e considerata quindi la pignorabilità del bene dell’amministratore da parte dell’ente che lui stesso amministra, la causa di incompatibilità di cui all’art 63, comma 1, n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000  non può venire meno, pertanto il Sig. Rossi dovrà procedere (solidalmente con la moglie) a saldare immediatamente il debito IMU proveniente dal fabbricato in comunione legale, senza possibilità di rateizzazione cosi come chiarito anche con il Parere del dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 30/07/2020.

 

Vista la particolare situazione, si richiede specifico parere, richiedendo altresì se esistono pronunce giurisprudenziali sul punto.

Risposta

Dalla lettura dell’art. 177 codice civile si evince che i beni acquistati dopo il matrimonio, ad eccetto di quelli considerati “personali”, costituiscono oggetto della comunione legale dei beni. Ciò è legato anche agli immobili, seppur intestati soltanto ad uno dei due coniugi. Pertanto, a prescindere dall’accatastamento e se l’immobile è intestato interamente ad uno dei due coniugi, la norma esplica i suoi effetti facendo rientrare il bene immobile nella comunione legale. In questa ipotesi, di fatto si realizza una proprietà indivisa al 50% tra i due coniugi (c.d. comproprietà indivisa tra i coniugi).

Dal punto di vista fiscale, la comunione legale dei beni, in base alle disposizioni dell’art. 4 del D.P.R. n. 917 del 1986 «i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta’ del loro ammontare netto”

In altri termini, i redditi dei beni che formano oggetto della comunione di cui all’art. 177 del Codice Civile, sono imputati a ciascuno dei coniugi per la loro quota parte, salvo diverso accordo. Questo articolo ha effetti anche da un punto di vista del pagamento dell’Imu, perché se entrambi i coniugi devono dichiarare, ognuno per la propria quota, l’immobile, allora sono gli stessi coniugi che, per la propria quota derivante dalla comunione legale, devono pagare le imposte sulla casa, senza vincolo di solidarietà tra loro (per l’immobile acquistato dopo il matrimonio in comunione legale dei beni, l’IMU sarà pagata al 50% dal marito ed al 50% dalla moglie, anche se intestato esclusivamente ad uno dei due coniugi).

Non si ravvisa pertanto violazioni contestabili al Consigliere comunale né, pertanto, ipotetiche cause di incompatibilità.

24 novembre 2022        Luigi D’Aprano 

 

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