Denuncia per violazione della Privacy.

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
02 Dicembre 2022

Al Comune, Ufficio Polizia Locale, è stata avanzata una denuncia alla Procura della Repubblica e il Ricorso Amministrativo al Prefetto, per violazione della Privacy.

Il Comando di Polizia Locale ha notificato a mezzo PEC un accertamento di violazione al C.d.S., ai sensi dell’Art.142, c.7, rilevato tramite apparecchiatura fissa, ad un soggetto obbligato in solido, intestatario del veicolo, il cui codice fiscale è associato alla PEC dell’impresa individuale di cui il soggetto è titolare.

Questo indirizzo Pec è associato alla piattaforma INI-PEC, che il Comando di Polizia Locale utilizza dal 2019, ai sensi del decreto del 18 dicembre 2017, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con il quale è stata data attuazione all’art. 20, comma 5 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede l’emanazione di norme tese a disciplinare le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata.

L’impresa individuale di cui si parla ha n. 2 addetti e il titolare della stessa è proprietario di n. 4 veicoli che utilizza sia per uso proprio che aziendale, come si evince dalla visura camerale, tale impresa svolge anche come attività secondaria il commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti (Codice Ateco 47.89.09).

 

Si chiede:

1) Come fa il Comando di Polizia Locale, nella fattispecie, a sapere se l’obbligato in solido, nel commettere l’infrazione, ha usato il veicolo a lui intestato per uso proprio o uso aziendale?

2) Si ravvisa in questo caso la violazione della Privacy, come affermato dal trasgressore, per aver notificato l’accertamento di violazione alla PEC dell’impresa individuale di cui il soggetto è titolare?

3) Ci sono delle Sentenze di Giurisprudenza in tal senso che chiariscono questo aspetto e che tutelano l’Ufficio di Polizia Locale nell’esercizio delle proprie funzioni?

4) E’ preferibile in questi casi procedere con la notificazione tradizionale a mezzo posta? E non applicare di fatto le disposizioni impartite per la PA in materia di semplificazione e notificazione degli atti amministrativi? E’ opportuno anche considerare che Questo Ufficio di Polizia Locale, nel 2019, ha ricevuto alcuni ricorsi amministrativi perché non aveva ancora iniziato ad inviare a mezzo PEC le notifiche dei verbali di accertamento di violazione.

Risposta

La questione sottesa ai quesiti posti è stata oggetto di dibattito negli ultimi anni e, in particolare, di un confronto dialettico tra il Ministero dell’Interno e il Garante per la protezione dei dati personali, la cui sintesi è contenuta nella circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020.

Lo svolgimento diacronico degli eventi prende le mosse dal decreto del 18 dicembre 2017, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Finanze e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con cui è stata data attuazione all’art. 20, comma 5 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevedeva la emanazione di norme tese a disciplinare le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo 3 del citato Decreto prevedeva che l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto responsabile del pagamento della sanzione potesse essere ricercato nei “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche”.

Con la successiva circolare 20 febbraio 2018, n. 300/A/1500/18/127/9, il Ministero dell’Interno specificava che

  • la notificazione a mezzo PEC era diventata obbligatoria nel caso in cui l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 CdS avesse fornito un valido indirizzo PEC all’organo di polizia procedente in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, ovvero avesse un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative;
  • in attesa della emanazione del decreto di cui all’art. 3-bis, comma 3-bis, del Decreto legislativo 82/2005 – (CAD), la ricerca del domicilio digitale – qualora non dichiarato al momento della contestazione dell’illecito – dei professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, poteva essere effettuata nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, ossia, ai sensi dell’ art. 16-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis CAD.

Come opportunamente segnalato anche nella premessa del quesito, quindi, il quadro normativo di riferimento prescriveva la modalità di notifica digitale quale prioritaria e obbligatoria.

Tuttavia, nel 2020 e 2021 sul tema è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali, in un primo arresto occupandosi delle notificazioni alle imprese e, successivamente, delle notificazioni ai professionisti.

Per quanto di interesse, il Ministero dell’interno, in seguito al primo intervento del Garante Privacy, con circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020, ha modificato le istruzioni operative già fornite nel 2018, in relazione alla notificazione delle multe per violazioni al Codice della Strada nei confronti degli imprenditori individuali, nel caso di coesistenza in capo alla persona fisica titolare dell’impresa di autovetture o mezzi personali, ossia destinati alla sfera individuale o familiare, e di autovetture o mezzi utilizzati nell’esercizio dell’impresa. Infatti, in questa ipotesi, l’imprenditore, per tutelare il suo diritto alla riservatezza, non avrebbe potuto dissociare il suo codice fiscale dalla sua impresa individuale né evitare di dotarsi di un domicilio digitale aziendale obbligatorio ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. Infatti, dal momento che l’indice di ricerca nel sito INI-PEC era rappresentato dal codice fiscale del soggetto destinatario della notifica, nel caso di impresa individuale l’acquisizione dell’indirizzo PEC dell’imprenditore proprietario di un veicolo attraverso un’interrogazione della sezione “imprese” del registro INI-PEC avrebbe potuto portare, perciò, ad utilizzare l’indirizzo PEC dell’impresa anche per notificare atti che riguardano personalmente l’imprenditore come persona fisica, rendendo così visibili i dati personali ai dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla PEC.

Con le nuove istruzioni operative, il Ministero dell’Interno ha chiarito che

  • nel ricercare l’indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica, inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI-PEC, solo quando è stato accertato - ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione - che il veicolo medesimo era utilizzato nell'esercizio di attività imprenditoriale (in tutti gli altri casi, il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione "professionisti" del registro INI-PEC);
  • deve essere esclusa la possibilità di effettuazione di ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica;
  • la notificazione del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale: in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie.

In sostanza, gli Uffici possono effettuare le notifiche a mezzo PEC solo nei casi di constatazione immediata della violazione e solo ove i verbalizzanti accertino che il mezzo fosse impiegato nell’attività di impresa, perché in caso diverso si incorrerebbe nel rischio di rendere visibili i dati personali ai dipendenti dell’impresa aventi accesso alla PEC, ragion per cui è indicata la modalità alternativa della notifica nelle forme ordinarie.

Va, in ogni caso, dato atto della circostanza che gli operatori sono stati costretti a muoversi in un quadro obiettivamente incerto in cui l’intervento del Garante è avvenuto successivamente all’introduzione dell’obbligo di legge tanto da condurre ad una totale revisione delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Interno. Modifiche ulteriori sono attese con la imminente operatività delle due piattaforme di INAD e PND.

21 novembre 2022        Elena Conte

 

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