Validità delibera consiliare priva degli esiti della votazione

Quesiti
di De Carlo Eugenio
12 Gennaio 2018

Il Consiglio Comunale ha approvato una deliberazione nel mese di settembre dove è stato di recente riscontrato che mancava nel testo del verbale l'indicazione del numero dei consiglieri votanti, favorevoli, contrari e astenuti. E' stata invece riportata la votazione unanime da parte del Consiglio sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Nella seduta consiliare successiva è stata approvata la "lettura e approvazione verbali seduta precedente" senza alcun rilievo su quanto sopra descritto da parte di alcun Consigliere. Recentemente la deliberazione è stata oggetto di ricorso da parte di una S.r.l. avanti il Tar per i suoi contenuti ma senza nessun riferimento alla mancata indicazione nel verbale dei consiglieri votanti, favorevoli, contrari e astenuti. Dal punto di vista giuridico si può ritenere l'atto comunque valido ed efficace senza aver riportato per iscritto nel verbale della seduta l'indicazione dei consiglieri votanti, favorevoli, contrari e astenuti? Posto anche che nessun Consigliere comunale ha rilevato la mancata indicazione?

Risposta

 Ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Al fine di individuare gli elementi essenziali del provvedimento si ritiene far riferimento agli elementi essenziali previsti dalla norma attributiva del potere, che in passato venivano identificati, secondo i fautori della tesi negoziale del provvedimento in quelli che sono gli elementi essenziali del contratto: soggetto, oggetto, forma, volontà, destinatario. A questi elementi si aggiunge la sottoscrizione al fine di dare certezza (paternità) al provvedimento che, nel caso, di specie dovrebbe essere stato sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea, a certificazione dell’esistenza e delle risultanze.

Nel caso di specie detti elementi appaiono esistenti ossia il soggetto che ha emanato il provvedimento (il consiglio comunale), l’oggetto (del provvedimento deliberativo), la forma (scritta mediante atto collegiale), la volontà deliberativa (dell’organo inteso come tale e non come sommatoria di singole posizioni), destinatari degli effetti. Ciò, del resto, come confermato dal ricorso al TAR che non ha contestato l’esistenza del provvedimento, ma il suo contenuto, chiedendo l’annullamento (e non la dichiarazione di nullità-inesistenza in mancanza degli elementi suddetti).

A ciò si aggiunga che, di regola, come sopra osservato, il presidente del Consiglio ed il segretario verbalizzante firmano la deliberazione a conferma della stessa e del relativo esito.

Il problema si potrebbe porre rispetto all’individuazione delle responsabilità di coloro che hanno votato la deliberazione, anche se con la successiva lettura ed approvazione dei verbali si presume che tutti i presenti al momento della precedente deliberazione abbiano votato favorevolmente, così come desumibile dalla votazione unanime favorevole della dichiarazione di immediata eseguibilità.

Inoltre, ulteriori elementi potrebbero essere presi in considerazione dal verbale di seduta (interventi, dichiarazioni di voto, esito votazione proclamato dal presidente del consiglio).

In ogno caso, qualora venisse in discussione la certezza giuridica del provvedimento, il consiglio comunale potrebbe approvare una deliberazione confermativa dello stesso, ora per allora, eliminando in radice ogni dubbio in merito. 

Quindi, si è dell'avviso che la deliberazione sia valida ed efficace ai sensi della legge n. 241/1990, fatti salvi i poteri di autotutela ivi previsti per precisare, modificare o ritirare la stessa che, intanto, produce i suoi effetti.

3 gennaio 2018  Eugenio De Carlo

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