Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2025): disponibili 4.1 milioni di euro
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Funzionamento e opportunità per i comuni
Servizi Comunali Amministrazione digitale e Privacy
L’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. CAD – d. lgs. n. 82/2005) prevede la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), ossia di una infrastruttura tecnologica, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
Nel presente approfondimento, preliminarmente, si illustreranno le caratteristiche generali e i riferimenti normativi riguardanti l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e, successivamente, si esamineranno le disposizioni riguardanti la PDND e l’Avviso, recentemente pubblicato dal Ministero dell’Innovazione e Transizione Digitale (Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"), finalizzato all’erogazione di contributi, in favore dei Comuni, per l’integrazione dei propri servizi nell’ambito della piattaforma.
1. L’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni
L’interoperabilità, ai sensi del CAD (art. 1, comma 1, lett. dd), è definita come la “caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi”.
Gli obiettivi in materia di interoperabilità individuati nel CAD, e tra i quali vi è certamente quello di dare piena ed effettiva attuazione al principio once only (“solo una volta”), secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite, possono così essere individuati:
Completa il quadro in materia l’art. 64-bis CAD, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni progettino e sviluppino i propri sistemi e servizi in maniera interoperabile, rendendo quest’ultimi fruibili in rete e anche in modalità digitale, ed esponendo per ciascuno di essi le relative interfacce di programmazione delle applicazioni (c.d. API, acronimo di Interfaccia di programmazione applicazioni, si tratta sostanzialmente delle interfacce applicative dei servizi informatici accessibili tramite Internet).
Nella prassi, al fine di attuare la interoperabilità e di fornire alle amministrazioni le necessarie indicazioni tecniche e operative, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha emanato alcune linee guida, ossia:
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
La PDND ha l’obiettivo di rendere possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti interessati mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa, nonché attraverso la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati sulla piattaforma.
L’attuazione di tale meccanismo avviene mediante l’instaurazione di un rapporto tra ente erogatore ed ente fruitore dei dati, nel quale la PDND riveste esclusivamente il ruolo di tramite: l’infrastruttura in questione, infatti, non gestirà, tratterà o conserverà le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ma consentirà l’interoperabilità tra di esse, permettendo che entrino in comunicazione e scambino i dati e le informazioni con modalità tecnico-amministrative predefinite e standardizzate.
L’intendimento, in sostanza, è quello di realizzare una sorta di “marketplace” di dati e servizi, al quale possono accedere tutte le amministrazioni, per condividere le proprie informazioni o fruire di quelle detenute da altre pubbliche amministrazioni, sostituendo in tal modo tutte le convenzioni e gli accordi (bilaterali) sino ad oggi utilizzati per tali finalità.
Definizioni
Per comprendere il funzionamento della PDND, è necessario conoscere alcune definizioni ed i concetti fondamentali posti alla base dello stesso, tra i quali:
Ciascun soggetto (erogatore o fruitore che sia), al fine di utilizzare le funzionalità messe a disposizione dalla PNDP, è previsto che sottoscriva un accordo di adesione a quest’ultima, uguale per tutti gli aderenti.
Il funzionamento della PDND
Per ciò che riguarda il funzionamento della PDND, lo stesso può essere così schematizzato:
Come può evincersi dallo schema di funzionamento sopra illustrato, la PDNP non conserva le informazioni scambiate tra gli enti e non permette un accesso diffuso o generalizzato ai dati: è l’ente erogatore che stabilisce se fornire le informazioni, nonché le condizioni e i soggetti a cui possono essere rese accessibili; sotto altro aspetto, e in linea con quanto previsto dall’art. 50-ter, comma 2, CAD, la PDND fornisce il supporto per il tracciamento e l’osservazione delle interazioni tra erogatori e fruitori, raccogliendo e conservando le informazioni sugli accessi e le transazioni tra tali enti.
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 50, comma 3-bis, CAD, il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non ne modifica la titolarità e che, sotto il profilo certamente rilevante e delicato del trattamento dei dati personali (al quale è dedicato il paragrafo 14 delle linee guida AGID sulla PDND), l’art. 50-ter, comma 6, CAD stabilisce espressamente che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifichi la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 GDPR in capo al soggetto gestore della Piattaforma, nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
3. L’Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" rivolto ai Comuni
Il Ministero dell’Innovazione e Transizione Digitale, terminata la realizzazione della PDND lo scorso ottobre, nell’ambito degli interventi attuativi del PNRR, ha pubblicato un avviso (Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati") rivolto esclusivamente ai Comuni e destinato al finanziamento dello sviluppo di API da parte di quest’ultimi.
Aderendo al suddetto Avviso, i Comuni avranno l’opportunità di erogare delle API nel relativo Catalogo reso disponibile dalla PDND e, a tal fine, dovranno procedere a:
L’Avviso, pubblicato lo scorso 20 ottobre 2022 e avente scadenza il 17 febbraio 2023, prevede la suddivisione dei Comuni in sette fasce basate sul numero di abitanti, cui corrisponde un numero predefinito di API da erogare (da una, per i Comuni sino a 5.000 abitanti, a sette per i Comuni con più di 250.000 abitanti) e l’importo del contributo riconosciuto (da € 10.171,75 per i Comuni delle fasce più basse, sino a € 474.775,20 per quelli di fascia alta).
Lo stesso avviso prevede che le attività per il raggiungimento degli obiettivi ivi prefissati possano essere svolte dai Comuni tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (già contrattualizzato o ancora da individuarsi) che curi lo sviluppo dei processi di reingegnerizzazione necessari per garantire l’integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso i Comuni e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l’integrazione del servizio digitale con la PDND.
Anche il cronoprogramma previsto per l’esecuzione di tutte le suddette attività è stato differenziato sulla base delle dimensioni dei Comuni interessati: mentre per gli enti fino a 50.000 abitanti l’attivazione dei servizi dovrà avvenire al massimo entro nove mesi dalla data di notifica del decreto di finanziamento, per i Comuni con popolazione superiore la tempistica arriva al massimo ad un anno dalla medesima data.
Il processo di integrazione ed erogazione dei servizi si intenderà concluso con esito positivo nel momento in cui le API verranno pubblicate ed attivate dalla pubblica amministrazione nel relativo Catalogo della PDND, e l’evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando gli appositi servizi della piattaforma che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.
Articolo di Alessandro Rizzo
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
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Tar Lazio, sentenza n. 12019 del 18 giugno
Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 64 del 30 giugno 2025
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