Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiE’ stato assunto un impegno preso nel 2021 su capitolo codificato 1.04.03.99.999 per riduzione Tari del 2022. Ora nel 2022 dato che l'impegno non è stato reimputato è rimasto a residui 2022.
Come utilizzarlo per ridurre la Tari dei contribuenti nel 2022?
Es. il contribuente deve pagare Tari 2022 per 150 euro ma con l'agevolazione pagherà 100 euro, i restanti 50 euro saranno quindi pagati e incassati dal comune con fondo riduzione Tari.
E’ corretto?
Alla domanda come sopra posta deve darsi una risposta solo parzialmente positiva.
Mentre appare corretto, sul piano strettamente contabile, l’utilizzo di un fondo cui imputare l’onere conseguente alle agevolazioni riconosciute ai contribuenti per la TARI dell’anno 2022, fondo da utilizzarsi mediante contestuale emissione di mandato e reversale, altrettanto non può dirsi per l’utilizzo del residuo derivante dall’esercizio 2021.
Al riguardo si osserva che l’utilizzo di tale residuo per finanziare le agevolazioni del 2022 risulterebbe in contrasto con il principio dell’annualità, in particolare con il paragrafo 5.1 del principio contabile applicato n. 4/2, in forza del quale non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica: ne deriva che, in mancanza delle condizioni per poter legittimamente assumere l’impegno nell’esercizio 2021 (nota), il residuo in questione non avrebbe potuto essere conservato in occasione del riaccertamento ordinario non derivando da una obbligazione giuridicamente perfezionata esigibile nell’esercizio chiuso, in quanto al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Diversamente operando, ed utilizzando quindi il residuo suddetto nel senso indicato nel quesito, si verrebbe ad assicurare la copertura di una spesa del 2022 (le agevolazioni TARI) mediante utilizzo di risorse dell’esercizio 2021.
Si ritiene pertanto che l’ente debba provvedere alla copertura finanziaria dell’onere conseguente alle agevolazioni TARI da riconoscere per l’anno 2022 non tanto mediante utilizzo del residuo 2021 bensì mediante risorse proprie dell’esercizio 2022.
21 novembre 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4354, sintomo n. 4410
(nota) si ricorda che elementi costitutivi dell’impegno sono l’importo, il creditore, la ragione del debito, la scadenza e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Italia domani piano nazionale ripresa e resilienza – 8 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
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