Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiIl proprietario di un immobile richiede a questo ufficio la cancellazione dal proprio appartamento di cittadino comunitario, il quale si è trasferito all'estero presentando regolare dichiarazione di residenza presso la città estera, in un paese della Comunità Europea. Il proprietario possiede la certificazione ufficiale di residenza estera (non di domicilio) e ci fa contattare dal suo avvocato, che afferma la necessità di procedere alla cancellazione immediata in quanto illegittima la dimora abituale contemporanea in due luoghi diversi di una stessa persona nell'ambito della comunità europea.
Si è proposto di fare compilare alla persona interessata la dichiarazione di emigrazione all'estero, ma non vi è collaborazione e comunicazione tra le parti pertanto la stessa risulta irraggiungibile a questo ufficio.
Si chiede dunque se sussista la possibilità di effettuare la cancellazione sulla base della dichiarazione di terzi ed eventualmente quale sia la corretta procedura e quali siano le certificazioni accoglibili dall’ufficio per procedere.
Non mi è ben chiaro se il cittadino comunitario si è trasferito all’estero dichiarando all’ufficio anagrafe la propria emigrazione, leggo :“il quale si è trasferito all'estero presentando regolare dichiarazione di residenza presso la città estera); se così fosse occorre procedere alla cancellazione dall’anagrafe per emigrazione all’estero e non dovrebbe esservi alcun problema.
Se invece la dichiarazione di trasferimento è stata presentata dal proprietario dell’alloggio (come credo), occorre rispettare la previsione della legge anagrafica la quale prevede che la dichiarazione debba essere presentata dall’interessato.
L’ufficiale d’anagrafe deve quindi avviare un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
Ciò significa:
Ovviamente il cittadino comunitario potrà di proprio pugno inviare una comunicazione all’ufficio dichiarando il proprio espatrio, tale dichiarazione consentirà all’ufficiale di anagrafe di procedere con la cancellazione per l’estero.
Per quel che concerne l’avvocato mi convinco sempre di più come la materia demografica per alcune categorie professionali sia qualcosa di assolutamente misterioso ed incomprensibile.
Come si può affermare che il cittadino comunitario non può avere “due dimore abituali contemporaneamente”!!
Ma certo che non le può avere, proprio perché cittadino straniero o comunitario.
Nel momento in cui un cittadino straniero o comunitario espatria, all’ufficio anagrafe non interessa proprio nulla, solo se parlassimo di un cittadino italiano dovremmo preoccuparci dell’eventuale (se ne ricorressero le condizioni) iscrizione nell’AIRE.
Ricapitolando e contestualizzando ribadisco che non si può procedere alla cancellazione anagrafica su comunicazione di terzi, tale informativa serve esclusivamente per attivare il procedimento di cancellazione per irreperibilità e null’altro! Che l’avvocato se ne faccia una ragione (magari anche dando un’occhiata alla legge ed al regolamento anagrafico, alla giurisprudenza di merito, alle circolari etc.
22 novembre 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2371, sintomo n. 2398
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
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