Le unioni civili – seconda parte

Servizi Comunali Unione civile
di Mantineo Giuseppa
11 Gennaio 2018

Le unioni civili – seconda parte

 Giuseppa Mantineo

 

Lo straniero che chiede di costituire unione civile in un comune italiano dovrà esibire all’atto della richiesta il nulla osta ai sensi dell’art. 116 del codice civile. Qualora ciò non fosse possibile si potrà far ricorso all’autodichiarazione.

 

Potranno essere trascritti gli atti delle unioni civili costituite all’estero e, qualora sia stato invece celebrato matrimonio, poiché previsto dall’ordinamento di quello stato, lo stesso sarà trascritto nei registri dello stato civile e produrrà gli effetti dell’unione civile.

Il matrimonio in cui uno dei due sposi ha cambiato sesso e che non viene sciolto, produce gli effetti dell’unione civile.

 

È previsto anche il caso di costituzione dell’unione civile fuori dalla casa comunale e in pericolo di vita.

Nel primo dei due casi la costituzione dell’unione civile sarà normalmente preceduta dalla richiesta delle parti negli stessi modi indicati dall’art. 70 bis del DPR 396/2000.

L’Ufficiale dello Stato Civile si porterà quindi, nella data stabilita, nel luogo in cui si trovano le parti poiché una di esse o entrambe siano impedite a recarsi presso la casa comunale. L’impedimento dovrà risultare da adeguata documentazione (il caso più ricorrente può essere la detenzione in casa di reclusione/circondariale di uno dei due) e insieme all’Ufficiale dello Stato Civile si recheranno sul luogo anche il Segretario Generale e l’unione sarà costituita alla presenza di due testimoni (non quattro come accade nell’analogo caso del matrimonio).

Non così l’unione civile in imminente pericolo di vita. Se richiesta e adeguatamente motivata da opportuna documentazione a supporto di cui si darà conto sull’atto, l’Ufficiale dello Stato Civile si porterà insieme al Segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte in imminente pericolo di vita e, alla presenza di due testimoni (due anche in questo caso!), le parti giureranno che non esistono tra loro impedimenti. L’interessato dovrà essere in grado di comprendere ciò che sta accadendo e dimostrare di volerlo.

 

Su dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile, al momento della costituzione dell’unione, le parti possono dichiarare di assumere un cognome comune scelto tra i loro. Il cognome comune prescelto da una delle parti potrà essere anteposto o posposto al proprio cognome, se diverso. Il DPCM 144/2016 aveva disposto che del nuovo cognome assunto dalla parte si dovesse fare annotazione a margine dell’atto di nascita e che pertanto lo stesso dovesse essere comunicato all’anagrafe, con conseguente variazione sulla scheda individuale e di famiglia. La logica conseguenza di ciò, nei casi che si sono verificati, è stata la variazione del codice fiscale degli interessati.

Il decreto legislativo 5/2017 ha invece apportato la modifica dell’art. 20 del Regolamento Anagrafico nel senso che l’eventuale richiesta di cambiamento del cognome nell’ambito dell’unione civile non comporta assolutamente alcuna variazione a livello anagrafico e quindi certificativo. Né è prevista annotazione da apporre sull’atto di nascita degli interessati; è prevista invece, dall’art. 8 D. Lgs 5/2017, l’annotazione di annullamento della precedente annotazione di variazione del cognome.

Un pasticcio non indifferente che ha prodotto un certo contenzioso a livello giudiziario poiché chi aveva già variato il proprio cognome e di conseguenza il proprio codice fiscale si è visto modificare d’ufficio ancora una volta i propri dati personali. I tribunali di Lecco, Modena e Busto Arsizio nel corso dell’anno 2017, nell’ambito di procedimenti d’urgenza a tal proposito,  si sono orientati in maniera univoca per la disapplicazione del decreto attuativo per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

La scelta di adottare un cognome in comune tra le parti dell’unione civile può anche essere oggetto di istanza in un momento successivo alla sua costituzione.

 

E ancora nell’ambito della costituzione dell’unione civile le parti potranno scegliere il regime della separazione dei beni. Scelta che potranno operare anche in futuro insieme ad altre scelte sul regime patrimoniale con atto pubblico (notaio). 

 

L’unione civile, in quanto atto registrato sui volumi dello stato civile, può essere oggetto di certificazione. La stessa dovrà riportare i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

 

Da ultimo occorre precisare che anche per lo scioglimento dell’unione civile le parti potranno procedere giudizialmente o consensualmente. In tale ultimo caso potranno fare ricorso alla negoziazione assistita dagli avvocati o all’accordo reso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, sempre ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014 convertito con Legge 162/2014.

Per l’accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile le parti, contestualmente o disgiuntamente, dovranno prima rendere manifestazione di volontà di scioglimento all’Ufficiale dello Stato Civile. La manifestazione di volontà di scioglimento di una sola parte dovrà essere previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea, di cui rendere prova documentale all’Ufficiale di Stato Civile. Decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, le parti potranno presentarsi nuovamente all’Ufficiale dello Stato Civile per l’accordo di scioglimento. 

02 gennaio 2018

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