Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, provvedimenti di natura fiscale
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se sia possibile modificare il regolamento di contabilità stabilendo che per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto i documenti possono essere presentati al consiglio subito dopo la delibera di giunta, senza attendere il parere dei revisori, consentendo così l'immediato avvio delle analisi politico-amministrative negli organismi consiliari. Il voto consiliare dovrà essere preceduto dall’acquisizione del parere dei revisori, perché sia messo a disposizione di tutti i consiglieri nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento, ad esempio almeno 7 gg prima della data del consiglio
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La introduzione di norme regolamentari concernenti i termini di deposito del parere dell’organo di revisione deve tenere distinte le due fattispecie relative rispettivamente al bilancio e di previsione e al rendiconto della gestione.
Quanto alla prima, si evidenzia che l’articolo 174, comma 1, del TUEL prevedeva l’obbligo di presentare all'organo consiliare entro il 15 novembre di ogni anno lo schema del bilancio di previsione “” … unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione … “”: tale norma è stata modificata dall’articolo 9-bis, comma 1, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge n. 160/2016, che alla lettera a) ha soppresso le parole “”ed alla relazione dell'organo di revisione”” ed ha aggiunto le parole “”secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità””. Conseguentemente, per effetto di dette modifiche è ora rimessa alla autonomia regolamentare dell’ente la determinazione delle modalità di presentazione dei documenti di bilancio, modalità che possono riguardare anche la fissazione dei termini per la messa a disposizione dei consiglieri della documentazione relativa, ivi compresa quindi la relazione dell’organo di revisione; al riguardo unico criterio normativamente previsto è recato dal successivo comma 2 del ricordato articolo 174, in forza del quale il regolamento di contabilità deve prevedere per tali adempimenti un “”congruo termine””.
Diversa è la situazione per quanto concerne il rendiconto della gestione: in questo caso i termini di deposito possono essere stabiliti dal regolamento di ciascun singolo ente, ma non possono essere inferiori al termine di venti giorni stabilito dall’articolo 227, comma 2, del TUEL: al riguardo la giurisprudenza ha precisato che l’obbligo di depositare della proposta di approvazione del rendiconto entro il suddetto termine minimo riguarda tutta la documentazione di riferimento del rendiconto, ivi compresa la relazione dell’organo di revisione, e che il mancato rispetto di detto termine minimo determina una lesione del cd. “ius ad officium” dei consiglieri comunali e integra uno specifico profilo di illegittimità degli atti adottati in violazione di tale termine(si vedano al riguardo: Consiglio di Stato, Sez. I, n. 809/2018 e n. 3814/2018; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 6473/2018; TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 1868/2019).
21 novembre 2022 Ennio Braccioni
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