Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede se sia possibile procedere all'iscrizione anagrafica di un cittadino argentino richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con la sola ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. Si evidenzia che sono trascorsi i 90 giorni per la regolarità del soggiorno, il visto d'ingresso è scaduto senza che il cittadino abbia mai richiesto l'iscrizione anagrafica ai fini del predetto riconoscimento che, da un sommario controllo della documentazione esibita, risulterebbe spettargli. Nel caso in cui non sia possibile procedere all’iscrizione, si chiede inoltre se si possa procedere all’iscrizione per ricongiungimento familiare, in seguito all’iscrizione anagrafica del fratello.
L'iscrizione del presumibile discendente da avo italiano non può essere effettuata sulla sola base della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. Nessuna delle varie circolari ministeriali (cc.dd. circolari Amato) ammette tale possibilità. Quanto alla ipotesi di procedere all’ iscrizione per ricongiungimento familiare, ricordo che la circolare n. 43/2007 del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici prevede, fra i vari documenti che l'interessato deve esibire all'ufficiale di anagrafe, anche il nulla osta al ricongiungimento, oltre al visto di ingresso per ricongiungimento, documenti che nel caso oggetto del quesito, non sembrano essere nella disponibilità dell'interessato; riporto per maggior chiarezza lo stralcio della citata circolare: "Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all’iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico".
Se invece si fosse pensato alla iscrizione in qualità di familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione, secondo le regole del D. Lgs. n. 30/2007, allora è indispensabile che l'interessato esibisca la ricevuta della richiesta di carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino UE. Ricordo, tuttavia, che il fratello non è familiare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B del D.Lgs. n. 30/2007.
Pertanto, nemmeno l'iscrizione per ricongiungimento o come familiare appare percorribile. Si dovrà attendere il rilascio del permesso di soggiorno.
18 novembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2368, sintomo n. 2395
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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