Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina rumena presenta istanza di iscrizione anagrafica per sé e per la figlia minore. L’ufficio provvede all'iscrizione nel termine dei due giorni previsti dalla normativa sulla residenza in tempo reale; trascorsi 5 giorni, la cittadina comunica la volontà di annullare la pratica di iscrizione anagrafica per motivi personali, in quanto ha necessità di rientrare in Romania. Si chiede quale sia la procedura corretta per la gestione dell’annullamento dell'iscrizione anagrafica, sia per quanto concerne la richiesta che la cittadina dovrà presentare sia per ciò che riguarda l’adempimento degli obblighi gravanti sull’ufficio.
L’ordinamento anagrafico non contempla la possibilità che il cittadino possa chiedere ed ottenere, sulla base della sua sola volontà, l'annullamento di un provvedimento anagrafico, sia pure se il procedimento, come nel caso del procedimento anagrafico ad istanza di parte, è da poco iniziato. Ciò che l'ufficiale di anagrafe può e deve fare è continuare l'iter del procedimento, curando anche la fase istruttoria, in esito alla quale, molto probabilmente, vi saranno i presupposti per annullare il provvedimento di iscrizione già adottato, ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. n. 223/1989. L'istruttoria consentirà infatti di accertare - obbligatoriamente - la situazione di fatto, ossia la sussistenza della dimora abituale (nel qual caso il provvedimento di iscrizione sarebbe confermato) oppure la mancanza della dimora abituale, nel qual caso il provvedimento deve essere annullato.
In sostanza, la mera dichiarazione della parte non può dare adito immediatamente all'annullamento del provvedimento, essendo necessario, lo si ribadisce, l'espletamento della fase istruttoria.
Non sono rari i casi in cui gli interessati maturano un ripensamento e quindi non intendano iscriversi in anagrafe, pur dimorando abitualmente all'indirizzo dichiarato, perché magari l'iscrizione determina effetti non "graditi". In altri termini, il cittadino può dichiarare la dimora abituale e poi dichiarare il venir meno della intenzione di dimorare abitualmente: solo gli accertamenti possono consentire di stabilire quale sia la situazione effettiva.
Pertanto, nel caso specifico, anche se la cittadina volesse formalizzare la sua istanza di annullamento, Codesto ufficio non potrà procedere immediatamente all'annullamento richiesto, ma dovrà invece disporre i normali accertamenti, finalizzati a verificare la corrispondenza o non corrispondenza fra quanto ha dichiarato il cittadino in sede di richiesta di iscrizione (o mutazione) anagrafica, e quanto accertato nella fase istruttoria.
Ricordo infine che l'ufficiale di anagrafe è sempre tenuto a disporre gli accertamenti (art. 19 comma 2 d.P.R. n. 223/1989).
18 novembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2366, sintomo n. 2393
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
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