MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Legge di Bilancio 2018: le novità per le attività produttive
Marco Massavelli
Importanti novità troviamo, in materia di commercio e attività produttive, nella manovra di bilancio per il 2018.
Innanzitutto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302, del 29 dicembre 2017, ha rinviato al 31 dicembre 2020 l’attuazione della Riforma Bolkenstein, in materia di commercio su aree pubbliche.
L’articolo 1, commi 1180 e 1181, legge n. 205/2017 hanno infatti precisato che al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere al 1° gennaio 2018, e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
Ciò significa che tutte le concessioni rilasciate dai Comuni agli operatori commerciali, titolari di autorizzazione per la vendita su are pubblica di tipo A, aventi validità al 1° gennaio 2018, avranno scadenza omogenea al 31 dicembre 2020: entro tale data, il Comuni dovranno dare attuazione alla Riforma Bolkenstein e terminare le procedure di assegnazione delle nuove concessioni di suolo pubblico, con il rilascio delle concessioni ai soggetti aggiudicatari.
La Manovra 2018 ha previsto nuove regole, rispetto a quelle già individuate dalla Conferenza Unificata, per la partecipazione al bando di assegnazione delle nuove concessioni: infatti,
le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
Con una nuova intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131, si dovrà provvedere conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
Novità anche per l’attività degli imprenditori agricoli, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
In particolare si è proceduto alla sostituzione dell’articolo 13, decreto legislativo n. 228/2001.
Tale norma prevedeva l’istituzione dei c.d. distretti rurali, consistenti in sistemi produttivi locali, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, e dei c.d. distretti agroalimentari di qualità, consistenti in sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
Il nuovo articolo 13, come modificato dal comma 499, legge n. 205/2017, istituisce i c.d. distretti del cibo, cosi individuandoli nei:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.
I distretti del cibo dovranno essere individuati dalle regioni e province autonome, che provvederanno a formalizzare la loro individuazione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
L’articolo 4, decreto legislativo n. 228/2001, come è noto, disciplina l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, i quali possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Se la vendita diretta dei prodotti agricoli avviene in forma itinerante, tale attività è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
Alla vendita diretta degli imprenditori agricoli continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
La Manovra 2018 modifica il comma 8-bis, dell’articolo 4, decreto legislativo n. 228/2001: tale norma consentiva, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Dal 1° gennaio 2018, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta, all’imprenditore agricolo è anche consentito (oltre al consumo immediato già previsto) vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.
Sarà possibile quindi, per gli imprenditori agricoli, anche all’interno delle aree mercatali, vendere prodotti agricoli già pronti per il consumo.
Infine, ennesima proroga al 31 dicembre 2018 per l’entrata in vigore della riforma della disciplina di taxi e NCC. Si tratta della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il provvedimento citato, previsto dal decreto legge n. 40/2010, è stato oggetto di 11 proroghe. La Manovra 2018 ha previsto che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
8 gennaio 2018
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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