L’art. 82 del TUEL, per la fissazione dei parametri da applicare per la determinazione di detta indennità, rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (comma 8),tale DM è il n. 119/2000: esso fissa le indennità di funzione di cui trattasi differenziandole a seconda del ruolo svolto dall’amministratore (ad es. sindaco o assessore) e della dimensione demografica dell’ente locale di appartenenza.
Per quanto riguarda le indennità a carico del bilancio comunale, la deliberazione della giunta comunale ricorrere solo ove la giunta determini aumenti o diminuzioni ai sensi del DM 4.9.2000, n. 119, in riferimento alla carica del sindaco e degli assessori, mentre nel caso di rinunce individuali da parte dei singoli amministratori (riferite alla persona fisica e non alla carica) si provvede a recepirle con determinazione gestionale che liquida le indennità previste dal citato DM, nella quale si darà atto di eventuali rinunce, totali o parziali, all’indennità di carica teoricamente spettante.
Nel caso degli aumenti previsti dalla legge n.124/2019 a carico ministeriale, si fa applicazione della nota metodologica e dei relativi importi distinti per dimensioni dei comuni e per cariche di cui al DM Interno 31.5.2022.
Quanto alla possibilità, in caso di rinuncia del sindaco, di destinare ad altri le relative somme, si rammenta che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Regione Liguria, con la deliberazione n. 98/2020, sia pure con riferimento alla quota di contributo statale previsto dall’art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha ritenuto essere “vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge”, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”. Ha affermato, infatti, la predetta sezione di controllo della Liguria che sulle “predette somme (quelle previste dal citato DM), infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco. Quest’ultimo, in particolare, ha la facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.”
15 novembre 2022 Eugenio De Carlo
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