Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino ha presentato domanda di iscrizione anagrafica in questo Comune allegando un contratto di locazione del 14-09-2021 non registrato all'Agenzia delle Entrate. La titolare dell'immobile è deceduta ed il contratto è stato stipulato con le figlie della defunta, che ad oggi non hanno fatto la successione. Inoltre, in data 08-09-2022, il comune di attuale residenza del cittadino ha inviato la richiesta di verifica per eventuale iscrizione d'ufficio ex art. 16 D.P.R. 223/1989. Si chiede come procedere.
La richiesta del cittadino, senza alcun dubbio, non è caratterizzata dagli elementi della c.d. occupazione abusiva dell’immobile, circostanza che renderebbe nullo il provvedimento di iscrizione anagrafica; inoltre, il fatto che il contratto non sia stato registrato non è causa ostativa alla registrazione anagrafica di questa persona all’indirizzo dichiarato, ferma restando ovviamente la necessità di accertare, in fase istruttoria, la sussistenza del requisito della dimora abituale. Ricordo, per massima chiarezza, che l’art. 5 del D.L. n. 47/2014, mirante ad impedire l’occupazione abusiva degli immobili, rendendo nullo il provvedimento di iscrizione anagrafica, è stato, fin dalla sua entrata in vigore, uno strumento normativo utilizzato spesso in maniera distorta e, perfino strumentale ad interessi - da parte dei proprietari degli alloggi - che sono del tutto estranei alla finalità perseguita dalla norma.
L’art. 5 del D.L. n. 47/2014 non ha la finalità di travolgere il principio anagrafico secondo cui l'iscrizione deve corrispondere alla reale condizione abitativa di fatto; né con tale norma, il legislatore entra nel merito di questioni private, di natura civilistica, riguardanti i rapporti fra proprietario e inquilino. La finalità della norma è esclusivamente quella di ripristinare situazioni di legalità compromesse da fatti "penalmente rilevanti", quali sono le occupazioni violente di immobili altrui, mediante azioni di forza.
È molto chiara in questo senso la Circolare del Ministero dell'interno n. 14 del 06/08/2014, laddove precisa che "...Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "...ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "...l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...". La Circolare riporta anche un estratto della Relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413, dove si afferma con chiarezza questo principio.
In sostanza, laddove chi occupa l’alloggio ha avuto le chiavi per accedere all’alloggio stesso, a prescindere dal fatto che il contratto sia o non sia registrato, e che si tratti di locazione, comodato o mera ospitalità a titolo di cortesia, non si ravvisano gli elementi tipici della occupazione abusiva, che è tipica di chi, con violenza, occupa un immobile di proprietà altrui.
Pertanto la richiesta del cittadino, nel caso oggetto del quesito, è ricevibile e si deve procedere avviando il procedimento di mutazione anagrafica con provenienza da altro comune, inviando al proprietario dell’alloggio la comunicazione di avvio del procedimento.
15 novembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2355, sintomo n. 2382
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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