Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiAll’ente è giunta da un avvocato una richiesta di separazione personale davanti all' ufficiale di stato civile secondo l'art. 12 legge 10/11/2014 n. 162, in quanto la coppia si trova attualmente all' estero per motivi di lavoro e intende procedere tramite procura. L’avvocato ha presentato all’ufficio la procura firmata dinanzi a un notaio a Londra e sottoscritta dagli interessati. Pertanto si chiede se è possibile procedere alla stipula della separazione personale, eventualmente quale sia la formula da adottare e se sia prevista sempre la conferma il trentunesimo giorno.
La procura è una rappresentanza volontaria, attraverso la quale un individuo può compiere determinati atti per nome e per conto di un altro. Si tratta di una specie di delega, con la quale un soggetto che non è in grado di svolgere un’azione, incarica una persona di fiducia a sostituirlo. Può accadere, infatti, che uno dei coniugi non possa recarsi fisicamente in tribunale o in comune e si affidi a un procuratore per curare i propri interessi. La procura può esser
generale: con la quale il rappresentante ha poteri ampi e può prendere decisioni inerenti ad atti di ordinaria amministrazione, sempre nei limiti previsti
speciale: il procuratore deve svolgere un determinato compito prestabilito e non può operare al di fuori di tale confine.
Nel caso in esame si tratta di una procura speciale, quindi il prescelto può agire solamente nei limiti imposti, cioè solo per quanto riguarda gli atti inerenti al divorzio.
Ma è opportuno fare delle considerazioni alla luce di una circolare del Ministero dell’Interno in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi del suddetto articolo 12. In seguito a diverse richieste di parere pervenute alla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Interno risponde con Circolare n. 19 del 15 novembre 2016, chiarendo tutti i dubbi in merito.
Dette richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato “…il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all'Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...". Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità per uno degli stessi di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell'argomentazione che l'utilizzo dell'avverbio "personalmente" compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Ci si deve soffermare sul tenore letterale del comma 3 dell'art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate". La Circolare n. 19 chiarisce che dal suddetto tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art. 12 delle "preleggi", appare pacifico che l'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l'accordo dei coniugi i deve interloquire con gli stessi personalmente.
Il Ministero della Giustizia, interpellato dal Ministero dell’Interno, ha precisato che non può costituire argomento decisivo, come invece invocato dal giudice di merito nel ricordato precedente "decisum", il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore. La possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio è consentita, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi. Detta specificazione non è contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nel procedimento giudiziale di divorzio, la verifica della sussistenza dei gravi e comprovati motivi, è delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal Presidente del Tribunale. Pertanto, afferma la Circolare, “deve considerarsi che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall'art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.
Quindi è necessario valutare se sussistono le condizioni per poter agire in tal senso.
9 novembre 2022 Roberto Gimigliano
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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