Cancellazione per irreperibilità presunta di un soggetto iscritto all’AIRE

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
12 Novembre 2022

Nell’AIRE dell’ente risultano iscritte due cittadine, a far data dal 1999.

A seguito degli stralci MAECI l’ente ha provveduto e chiedere informazioni al Consolato competente, il quale ha riferito che i due nominativi non risultano presenti negli schedari del Consolato e neppure nel SIFC mondiale.

Pertanto si chiede se è possibile procedere con la cancellazione per irreperibilità presunta, dopo aver inviato alle due cittadine la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’AIRE.

Risposta

La cancellazione per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, di un soggetto iscritto all’AIRE può essere effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dalla Legge 27 maggio 2002, n. 104:

1)    trascorsi cento anni dalla nascita;

2)    dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3)    quando risulta inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero;

4)    quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea, nonché le consultazioni referendarie.

La cancellazione per irreperibilità presunta può riguardare sia tutti i componenti una famiglia AIRE che un solo componente la famiglia stessa. L’Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione AIRE del soggetto, dopo aver accertato la presenza degli elementi che ne comportano la cancellazione per irreperibilità presunta “salvo prova contraria” (preso informazioni da consolato e/o famigliari attualmente residenti in Italia ad esempio) dà avvio al procedimento di cancellazione dall’AIRE del soggetto irreperibile.

Al riguardo va precisato che la norma stabilisce che la cancellazione, per le quattro fattispecie, deve essere effettuata “salvo prova contraria”.

Ciò significa che l’Ufficiale di anagrafe non può effettuare la cancellazione per irreperibilità presunta di un iscritto AIRE se la persona sia ancora rintracciabile da parte dell’Ufficio anagrafe.

Il Ministero dell’interno con circolare n. 2 del 15 gennaio 2004 ha specificato che la cancellazione per irreperibilità presunta si applica non solo nel caso in cui non risulti in atti l’indirizzo del cittadino italiano espatriato, ma anche quando:

•      l’indirizzo conosciuto in precedenza dall’Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente;

•      di tale circostanza, e dell’impossibilità di acquisire l’indirizzo aggiornato, viene data formale comunicazione dall’ufficio consolare competente al comune di iscrizione AIRE;

•      non risultano a tale comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un altro ufficio consolare in caso di trasferimento all’estero, oppure da un altro comune in caso di rimpatrio.

Il procedimento d’ufficio deve essere instaurato formalmente, comunicandone l’avvio all’interessato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei modi previsti dalla legge.

L’Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione AIRE del soggetto, sulla base dei documenti acquisiti agli atti e degli esiti degli accertamenti effettuati, dai quali risulti l’“irreperibilità presunta” dell’iscritto AIRE, e inoltre l’impossibilità di individuare l’iscritto in una circoscrizione consolare o in un comune italiano, procede alla sua cancellazione d’ufficio con apposito provvedimento di cancellazione. Cancellazione che decorrerà dalla data del provvedimento d’ufficio di cancellazione (cfr. circolari del Ministero dell’interno 26 giugno 1990, n. 12; 19 maggio 1995, n. 7; 23 giugno 1999, n. 13; 1° febbraio 2000, n. 2; 15 gennaio 2004, n. 2).

Il provvedimento di cancellazione d’ufficio per irreperibilità presunta deve essere depositato nella casa comunale con le modalità previste dalla normativa vigente (articolo 143 c.p.c.).

Infine ricordo che alle quattro fattispecie di cancellazione per irreperibilità presunta “salvo prova contraria” sopra richiamate si ritiene che l’istituto della cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti sia tuttora applicabile anche per l’AIRE.

Il Ministero dell’interno con circolare MIACEL 19 maggio 1995, n. 7, specifica che, a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, relative a soggetti che emigrati all’estero non hanno dato un sia pur minimo cenno di riscontro attivo alle richieste di notizie da parte dell’Ufficiale di anagrafe, sia possibile procedere d’ufficio alla loro cancellazione per irreperibilità accertata, a condizione che:

•      siano stati effettuati approfonditi e ripetuti accertamenti, volti a verificare l’irreperibilità del cittadino e l’effettiva impossibilità di conoscere l’eventuale nuovo indirizzo all’estero;

•      siano stati acquisiti agli atti tutti gli elementi necessari circa l’irreperibilità, quali il mancato ritiro da parte dell’interessato di eventuali comunicazioni inerenti alla propria posizione anagrafica; eventuali informazioni assunte tramite l’Ufficio consolare o presso i parenti dell’iscritto residenti in Italia o comunque individuati; la mancata richiesta da parte dell’iscritto AIRE di certificazioni anagrafiche o di altri documenti.

8 novembre 2022          Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2344, sintomo n. 2371

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×