Sulle violazioni fiscali in materia di appalti non definitivamente accertate e la soglia di rilevanza di tali violazioni
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II - Sentenza 29 maggio 2025, n. 995
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNei casi di appalti di servizi sociali in cui l'operatore economico è una cooperativa sociale (che eroga servizi di assistenza domiciliare educativa), si chiede come operi l’obbligo sancito dall’art. 35 co. 18 del Codice dei Contratti, concernente l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale. Alla luce delle agevolazioni e delle riduzioni disciplinate dagli artt. 103 e 93 co. 7, la stazione appaltante come dovrebbe procedere nel gestire l'anticipazione contrattuale in osservanza dell'art. surriferito?
L’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 disciplina la materia dell’anticipazione contrattuale, disponendo che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
Secondo la delibera ANAC 235/2022, l’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza; la maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.
In particolare ANAC osserva che “La norma ha carattere cogente ed è finalizzata a garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività dedotte in contratto, attraverso l’attribuzione di una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo dovuto. Al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, la stazione appaltante è quindi tenuta a corrispondere l’anticipazione, anche a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore.
La norma, infatti, estesa dal decreto legge n. 32/2019 anche agli affidamenti di servizi e forniture, non prevede alcuna limitazione in ordine alla natura delle prestazioni. Inoltre, la stessa non effettua alcun riferimento alla finalità dell’anticipazione, né richiede, alle stazioni appaltanti, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del bisogno di liquidità immediata per avviare la prestazione. Può ritenersi, quindi, che tale esigenza sia stata valutata ex ante dal legislatore come sussistente e meritevole di tutela in ogni caso e in relazione a tutte le tipologie di contratto. Alla luce di quanto sopra, non è consentito alla stazione appaltante di escludere l’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice, per alcuni appalti di servizi e forniture sulla base di interpretazioni che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento. Da ciò deriva che il relativo importo deve essere già contemplato nel quadro economico dell’intervento.“
Pertanto, la suddetta deliberazione trova applicazione anche alla fattispecie, non distinguendo la norma né tipo di prestatore, né tipo di prestazione.
8 novembre 2022 Eugenio De Carlo
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