Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl nostro Comune ha in essere un contratto per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali con una società privata-concessionario iscritto all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97, rispetto al quale è necessario procedere con la predisposizione dell'adeguamento del contratto alle nuove disposizioni previste dalla L.160/2019 Con riferimento all'art. 1, comma 803 che determina i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, si chiede se è corretto prevedere che sono da considerarsi di competenza del nostro Ente gli "oneri di riscossione a carico del debitore" di cui alla lett.a) del comma 803, e di competenza del concessionario solo "le spese di notifica ed esecutive" di cui alla lettere b) del citato comma.
Consapevoli della presenza di posizioni contrastanti a riguardo, premeva avere un vostro parere per potere procedere nel modo più corretto possibile.
Il comma 803 della legge 160/2019 introduce nella riscossione locale la possibilità di aggiungere delle spese nella fase coattiva, per similitudine con quello che avviene normalmente nella riscossione a mezzo ruolo.
In particolare, il comma 803 prevede due tipi di ristoro delle spese in fase coattiva:
La norma non prevede, né distingue, la competenza del destinatario di tali oneri aggiuntivi, tra Comune o eventuale concessionario privato, per cui la questione deve essere necessariamente rimandata alla decisione contrattuale della stazione appaltante che propone il servizio e dell’altro contraente che deve accettare le condizioni offerte.
Ciò vale soprattutto per oneri di riscossione, rispetto invece alle spese di notifica ed esecutive che dovrebbe essere a carico di chi le ha effettivamente sostenute.
7 novembre 2022 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1436, sintomo n. 1522
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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