Richiesta pervenuta da ex dipendente di visita per idoneità a proficuo lavoro
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiL’ufficiale di stato civile riceve la richiesta da parte di un avvocato di annotazione dell’inefficacia di una sentenza di divorzio. La richiesta sorge in seguito alla morte del coniuge intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente rettifica dello stato civile della signora da libera a coniuge in regime di separazione. È possibile eseguire questa annotazione sulla base della richiesta dell'avvocato oppure occorre richiedere un provvedimento del tribunale?
In applicazione dell'art. 102 d.P.R. n. 396/2000 "Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono ... direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte".
Questa norma chiarisce che l'annotazione può essere apposta anche su istanza di parte; tuttavia occorre tener presente, in omaggio al principio di tipicità degli atti di stato civile che le annotazioni effettuabili debbono essere "disposte per legge" o "ordinate dall'autorità giudiziaria".
Quindi, o si tratta di annotazione prevista per legge e contenuta nel Formulario oppure di annotazione ordinata dal giudice.
Occorre inoltre tener presente quanto disposto dal successivo comma 3 del citato art. 102 "In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite".
Tutto ciò premesso, poiché la sentenza viene inviata all’ufficio di stato civile solo se è passata in giudicato (o meglio, così dovrebbe accadere) se il divorzio non è stato annotato, come immagino, dato che il decesso è intervenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'annotazione di inefficacia chiesta dall'avvocato è inutile!
Ciò senza contare che non esiste una annotazione di inefficacia della sentenza di divorzio; per cui se l'avvocato non intende arrendersi all'evidenza dei fatti, dovrà sperare di ottenere dal giudice un provvedimento che ordini all'ufficiale di stato civile di annotare l'inefficacia della sentenza di divorzio.
7 novembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2340, sintomo n. 2367
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: