Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiDovremmo procedere con il pagamento di fatture emesse da una ditta individuale ad oggi cessata. Riteniamo di poter procedere con la liquidazione a favore della persona fisica che al tempo era titolare della stessa ditta. Ovviamente non è possibile estrarre il DURC.
Dobbiamo acquisire una dichiarazione dagli Enti Previdenziali ed Assistenziali circa l'insussistenza di debiti da parte del medesimo soggetto o possiamo pagare senza tale controllo, considerato l'operatore economico con partita IVA cessato?
Il problema di fondo è che la ditta individuale non poteva cessare l’attività con dei crediti ancora aperti; qualsiasi soluzione fornita al legittimo dubbio del gentile lettore, pertanto, presenta un vizio alla fonte.
Si ritiene , tra l’altro , che difficilmente l’ente previdenziale rilasci una dichiarazione di un soggetto che ha già chiuso la partita IVA.
L’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 26 aprile 2022, n. 218, ha chiarito il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale (ma lo stesso discorso vale per una imprese individuale) percepiti dopo la chiusura della partita Iva.
I tecnici delle Entrate evidenziano preliminarmente che, nel caso in esame, occorra fare riferimento alle disposizioni recate dal Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, in ordine alla qualificazione del reddito posseduto e alla corrispondente modalità di tassazione.
Inoltre, ricordano sempre i tecnici delle Entrate, che la cessazione dell'attività professionale o imprenditoriale, con conseguente cessazione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.
Il Dpr 633/1972, all’articolo 35, commi 3 e 4, prevede che in caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve farne dichiarazione all'ufficio entro 30 giorni e tale termine decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione, fermo restando le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Di conseguenza, il professionista o l’imprenditore che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti o da incassare per fatture già emesse.
Il professionista o l’imprenditore quindi, dev’essere dotato di partita Iva al fine di garantire la definizione dei rapporti ancora pendenti successivamente alla cessazione dell'attività.
L’Agenzia delle Entrate in tale casistica (anche se riferita ad un caso molto particolare) per l’incasso delle fattura ha fatto riaprire la partita IVA a coloro che erano interessati a riscuotere i crediti.
La Corte di Cassazione con la sentenza , S.U. n. 8059 del 21.04.2016, è ferma nel ritenere che anche i compensi incassati dopo la chiusura dell’attività sono sempre soggetti ad Iva. La Suprema Corte afferma che «il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività». A tal proposito, gli Ermellini distinguono il momento del «fatto generatore d’imposta», cioè quello in cui viene eseguita la prestazione da cui sorge il diritto al compenso, dalla «esigibilità dell’imposta», che può sorgere successivamente, proprio come quando vengono riscossi compensi dopo aver chiuso la partita Iva.
2 novembre 202 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4324, sintomo n. 4379
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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