Autobus adibito al trasporto scolastico, messo al servizio di associazioni di volontariato e sportive per sostenerne l'attività

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
05 Novembre 2022

Il nostro comune ha acquistato un autobus da dedicare al trasporto scolastico, MA anche da mettere al servizio di associazioni di volontariato e sportive per sostenerne l'attività. Tale servizio di regola è offerto attraverso l'uso di uno degli autisti in organico ma, viste le numerose richieste, si sta ipotizzando di concedere in uso il mezzo anche con la possibilità di farlo guidare da un volontario dell'associazione stessa (munito di patente di guida idonea). Si chiede se è una forma di concessioni in uso ammissibile per l'ente o se invece è obbligatorio che l'autista sia uno dei dipendenti comunali. Nel caso può comunque farlo come volontario e quindi non timbrando il cartellino?

Risposta

L’automezzo se immatricolato e assicurato per servizio di trasporto scolastico non può essere adibito ad altro uso. L’art. 54, comma 1, lettera b), del Codice della Strada definisce con il termine di scuolabus i veicoli che, prescindendo dal numero dei posti, sono destinati al trasporto di studenti e hanno allestimenti particolari in relazione all’uso cui sono destinati. Tali veicoli possono essere adibiti al trasporto di studenti della scuola media, della scuola elementare e della scuola materna (sulla carta di circolazione dello scuolabus o miniscuolabus deve essere riportata la tipologia di trasporto; inoltre il trasporto di bambini della scuola materna o della scuola elementare sugli autobus autorizzati al trasporto di studenti della scuola media è ammesso solo se sulla carta di circolazione è riportata una delle seguenti diciture: “veicolo adibito al trasporto degli studenti della scuola dell’obbligo”; “veicolo adibito al trasporto di studenti di età non superiore a 14 anni”; “veicolo adibito al trasporto degli studenti della scuola media.

Se immatricolato ed assicurato per usi anche diversi da quelli scolastici, potrebbe essere dato in utilizzo, previa apposita convenzione che stabilisca modi, termini e condizioni, con associazioni di volontariato, assicurando il volontario che utilizzerà l’autobus atteso che la Corte dei conti, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG, ha affermato che gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale.

Quanto all’impiego di dipendente che volontariamente e gratuitamente sia disponibile alla conduzione dell’autobus, non si ravvisano motivi ostativi, fermo restando che deve essere formalmente chiarita la propria posizione al riguardo verso l’Ente e che allo stesso sia assicurata idonea assicurazione in quanto non coperto da quella obbligatoria nella fattispecie anzidetta.

31 ottobre 2022             Eugenio De Carlo

 

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