Indennità di rischio

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
05 Novembre 2022

Durante le giornate delle elezioni (es. il 24 e 25 settembre) si può pagare l'indennità di rischio che il Comune da contratto paga per le giornate effettivamente lavorate? E se si, l'importo erogato per i giorni elettorali, rimane a carico dell'ente o possiamo inserirlo nei rimborsi insieme allo straordinario elettorale?

Risposta

L’art. 70-bis del CCNL 21.5.2018 ha introdotto una nuova tipologia di indennità economica, denominata “indennità per le condizioni di lavoro”, la quale, assorbe le precedenti forme indennitarie quali rischio, disagio e maneggio valori.

L’indennità, che è giornaliera, deve essere erogata per singola giornata di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa che si ritenga caratterizzata dalla condizione di disagio o rischio, secondo la configurazione applicativa che viene fornita in sede di contrattazione integrativa.

Il comma 2 del citato articolo del CCNL prevede, infatti, che l’indennità debba essere erogata per i giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Conseguentemente non può essere riconosciuta per quei giorni in cui il dipendente svolge attività lavorative diverse, come quelle indicate nel quesito.

31 ottobre 2022            Angelo M. Savazzi 

 

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