Vendita e/o consumazione in loco di castagne (cosiddetta castagnata)

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
03 Novembre 2022

Si chiede in quale tipologia debba essere ricompresa una manifestazione di vendita e/o consumazione in loco di castagne (cosiddetta castagnata) indetta dagli Alpini, che si svolge su un’area pubblica posta di fronte al palazzo municipale. Si chiede inoltre se necessita la presentazione di regolare SCIA per attività temporanee di somministrazione di alimenti.

Risposta

In linea generale, la somministrazione temporanea è fattibile quando sia a corredo di un evento. In altre parole, in tali casi, si deroga alla destinazione d’uso, alla sorvegliabilità, ai requisiti professionali e alla professionalità in quanto rappresenta un quid pluris che accompagna qualcosa che la contiene, ovvero l’evento/manifestazione. In coerenza con quanto appena accennato, la somministrazione può durare quanto dura l’evento, in quanto connessa. La ratio di interpretazione è comprensibile: in assenza di un evento al quale associarsi a corredo, si tratterebbe di una normale ristorazione e, come tale, necessiterebbe di tutti i requisiti, fatta eccezione, ad esempio, per le sagre.

Va da sé che, nella maggior parte dei casi, gli eventi siano organizzati da associazioni, enti no-profit, partiti politici e così via. Questo, però, non significa che un’impresa non possa organizzare un evento e svolgere anche la somministrazione. Il comune, ad esempio, potrebbe bandire e aggiudicare, in favore di un’impresa, la realizzazione di una serie di eventi culturali/tradizionali con somministrazione su area pubblica.

Ciò detto in linea generale, nello specifico gli adempimenti richiesti sono di presentare una SCIA per comunicare l’inizio attività di pubblici trattenimenti e di notificare all’ATS (Agenzia di tutela della salute) un’attività in campo alimentare. In caso di attività che preveda anche un’occupazione di suolo pubblico è poi necessaria la relativa concessione.

Si ricordi, inoltre, che, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012, in vigore dal 10/02/2012, prevede all’art. 41 che: “L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  è   avviata   previa segnalazione certificata di inizio attività priva  di  dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la l.r. 29 aprile 2016 n. 10 con cui ha aggiornato, integrato e modificato molte delle disposizioni inerenti la Sezione III "Commercio su aree pubbliche" della l.r. 2 febbraio 2010 nr. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", configurandosi tale norma quale revisione organica della disciplina di settore per fornire ai Comuni strumenti più efficaci di governo delle attività su area pubblica.

In base all’art. 72 della l.r. n. 6/2010 lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetto a SCIA.

Si ritiene che i Comuni, nell’ambito dei Regolamenti comunali di cui all’art. 18 ter della l.r. n. 6/2010, debbano individuare anche gli eventi riconducibili all’applicazione dell’art. 72 nonché i criteri per definire gli eventi locali straordinari, previa consultazione delle parti sociali così come previsto dall’art. 19 della l.r. n. 6/2010. Tale disposizione assicura la necessaria flessibilità alla programmazione mantenendo inalterata la responsabilità del Comune ed una corretta e preventiva attività programmatoria.

Resta in ogni caso ferma la necessità di non eludere la normativa regionale sulle sagre inquadrando eventi ascrivibili a tali fattispecie entro il diverso alveo degli "eventi straordinari" considerato che, questi ultimi, debbono, invece, effettivamente corrispondere ad occasioni particolari che verrebbero arricchiti dall’attività di somministrazione temporanea che s’intende organizzare.

28 ottobre 2022            Elena Conte

 

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