Sanatoria nel caso in cui sia stato realizzato un piano in meno rispetto alla licenza concessa
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede parere in merito alla vidimazione annuale di licenza taxi: il titolare della licenza richiede ed ottiene vidimazione della stessa per l'anno 2018. Per gli anni a seguire e precisamente per il 2019/2020 sono state presentate dalla parte regolari richieste di vidimazione senza esito. Da precisare che non si conoscono le motivazioni della mancata vidimazione da parte dell'ente, in quanto il responsabile del Servizio protempore non è più in carica presso questo Ente. Nell'anno 2021 la richiesta di parte si rendeva irricevibile in quanto non era chiaro se fosse una richiesta di sostituzione mezzo o di vidimazione annuale. Pertanto si chiede se si può procedere alla vidimazione della licenza di taxi in questione, per l'anno in corso, come da regolare richiesta presentata, sanando la posizione degli anni precedenti.
La legge 15 gennaio 1992, n. 21 non prevede espressamente un obbligo di vidimazione annuale per cui, in linea generale, sarebbe da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico del cittadino, a meno che non esista una previsione regionale in tal senso. Evidentemente, tale obbligo è previsto nell’ambito di un regolamento comunale per cui a quel testo bisognerebbe rifarsi per cercare una risposta adeguata.
Ciò detto, si consideri che, come condizione indispensabile per la vidimazione, solitamente, viene previsto nei vari regolamenti comunali il permanere, in capo al titolare, dei requisiti professionali e morali previsti dalle leggi e dalla disciplina di settore.
Stante quanto sopra, il suggerimento generale è quindi di essere flessibili il più possibile, ancorandosi ovviamente ad un riferimento normativo o regolamentare per ogni soluzione che si voglia praticare.
Praticamente, potrebbe essere opportuno, ove sussista un obbligo regolamentare e al fine di procedere alla vidimazione mancante, ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dal D.P.R. Del 28/12/2000 n. 445, comprendendo tutto il periodo per cui non si è perfezionata la vidimazione e valutando di eliminare o prevedere un obbligo di vidimazione pluriennale, ove non in contrasto con un’eventuale normativa regionale.
Ovviamente, nell’ambito delle premesse dell’atto di vidimazione si darà conto che, agli atti d’ufficio, non risulta alcun atto di vidimazione per il periodo 2019/2020/2021 e che, sulla base dell’autocertificazione prodotta, l’interessato avrebbe avuto titolo ad ottenerla, senza che residuasse alcun potere discrezionale per il Comune procedente.
24 ottobre 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2350, sintomo n. 3423
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, 23 maggio 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
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