Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Ampliamento del termine per la presentazione delle domande
INPS – Messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025
ARAN – 9 ottobre 2022
Servizi Comunali RSUARAN
Attestati ARaN per la presentazione delle liste nelle elezioni RSU
Si comunica che con l’entrata in vigore a regime del Regolamento elettorale contenuto nell’ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del regolamento elettorale sottoscritto in data 12 aprile 2022, gli attestati di adesione agli accordi rilasciati in vigenza della pregressa disciplina contrattuale hanno perso la loro validità.
In occasione della prossima tornata generale di elezioni per il rinnovo delle RSU troverà applicazione il disposto dell’art. 17 del richiamato accordo di cui si riporta un estratto del testo.
Art. 17 - Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione.
3. E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3. (…)
INPS – Messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025
INPS – 25 luglio 2025
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 14 luglio 2025
Risposta del Dott. Ambrogio Fichera
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