Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è negativa. L’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, per citare il riferimento contrattuale più recente, prevede la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione.
Riguardo l’eventuale accordo per una riduzione dei termini del preavviso è necessario fare riferimento all’art.39, commi 1 e 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.7 del CCNL del 13.5.1996; lo stesso art.39, al comma 5, attribuisce alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto la facoltà di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, rinunciando, quindi, in tutto o in parte allo stesso ed anche alla relativa indennità sostitutiva. In assenza di accordo tra le parti, occorre quantificare l’ammontare del mancato preavviso ai sensi dell’art. 12 del CCNL 2004/2005 del 9.5.2006.
Il calcolo delle ferie spettanti a dipendente con contratto part-time 18 ore settimanali deve tenere conto delle due seguenti situazioni:
1 - tempo parziale orizzontale. Il dipendente ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2 - tempo parziale verticale. Al dipendente spetta un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro settimanali previste nel rapporto a tempo pieno.
13 ottobre 2022 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4924, sintomo n. 5034