Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiTema FGDC: - al 31/12 il mio debito commerciale scaduto è pari a ZERO, - ho tempi di ritardo nel pagamento tra gli 11 e i 30 giorni, Domanda sul bilancio di previsione (o in variazione entro il 28/02) sono tenuto a stanziare l'accantonamento a FGDC o NON sono tenuto?
La legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per due fattispecie diverse: in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10% ovvero per il mancato rispetto dei tempi di pagamento. Nel primo caso la misura dell’accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo; il comma 863 della citata legge n. 145/2018 ne stabilisce la misura in un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
Alla luce delle disposizioni sopra ricordate codesto ente - che presenta un tempo di ritardo tra gli 11 e i 30 giorni - è tenuto ad accantonare il 2% degli stanziamenti di spesa per beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.
11 ottobre 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4296, sintomo n. 4351
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Italia domani piano nazionale ripresa e resilienza – 8 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
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