Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDovendo procedere alla redazione del bando di gara per l'affidamento di servizi si chiede relativamente all'istituto del subappalto, qual è la percentuale subappaltabile rispetto all'importo complessivo del contratto.
La percentuale limite del subappalto è stata modificata profondamente nel tempo, passando dalla originaria previsione dell’art. 105 c. 2 d.lgs 50/2016 che prevedeva un limite del 30% all’importo da poter subappaltare, al 40% del decreto legge sblocca cantieri n. 32/2019, fino al 50% previsto dal d.l. n. 183/2020, fino al 30 giugno 2021 e, poi, fino al 31 ottobre 2021 dal d.l. n. 77/2021. Successivamente, la legge europea n. 238/2021 ha eliminato ogni limite.
Secondo i chiarimenti forniti dall’ANAC nella deliberazione del 6 ottobre 2021, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.
Pertanto, l’ANAC ha osservato che, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si afferma il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.
L’ANAC precisa: “le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario”. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
10 ottobre 2022 Eugenio De Carlo
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