Utilizzo delle economie (avanzi) relative al contributo PNRR per il transito in ANSC per l'acquisto di attrezzatture informatiche
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiVorremmo sapere se, a Vostro parere, risulta ad oggi possibile utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone Covid, confluito in avanzo vincolato al 31.12.2021 per finanziare contributi economici da erogare famiglie in difficoltà a seguito del rincaro energetico.
Le risorse del c.d. “Fondone” rappresentano un’entrata vincolata, e sono state assegnate per la finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei ristori) legate a detta emergenza (articolo 106 del d.l. n. 34/2020, come rifinanziato dall’articolo 39 del d.l. n. 104/2020 e dal comma 822 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020); trattandosi di quota vincolata, l’importo non utilizzato di tali risorse è confluito nell’avanzo di amministrazione (articolo 187, comma 3-ter, del TUEL) ed è stata prevista la possibilità di utilizzare detto avanzo sia nell’esercizio 2021 (articolo 1, comma 23, della legge n. 178/2020) che nell’esercizio 2022 (articolo 13 del d.l. n. 4/2022. c.d. sostegni-ter), utilizzo comunque riservato per le finalità cui le risorse stesse sono state assegnate, e cioè per la copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica.
Successivamente l’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del d.l. n. 21/2022 ha ampliato le modalità di impego delle risorse suddette, introducendo la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme del “Fondone” per assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali; infine l’articolo 40 del d.l. n. 50/2022, come convertito dalla legge n. 91/2022, ha incluso tra i maggiori oneri finanziabili anche l’incremento della spesa per il gas: detti maggiori oneri vanno riscontrati dagli enti in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
Le disposizioni sopra ricordate hanno evidentemente natura di norme eccezionali: in quanto tali sono da considerare norme di stretta interpretazione, e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, per cui l’utilizzo delle risorse non utilizzate del “Fondone” e confluite nell’avanzo vincolato è da ritenere consentito esclusivamente per le finalità espressamente previste dalle disposizioni stesse, tra le quali non è ricompresa - né è possibile ricomprendervi in via analogica - la erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà a seguito del rincaro energetico.
Alla luce delle considerazioni su estese, alla domanda posta con il quesito deve pertanto darsi risposta negativa.
7 ottobre 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4295, sintomo n. 4350
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3467
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 12 giugno 2025 – Id: 34552
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: