IMU - Abitazione principale

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
13 Ottobre 2022

L'ufficio ha emesso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 ad una contribuente in quanto non ha i requisiti per l'abitazione principale (nucleo familiare residente in comune limitrofe). Si premette che è stata la contribuente a spostare la propria residenza nel nostro Comune a seguito di donazione da parte del padre dell'immobile oggetto di accertamento. La contribuente presenta un autotutela per illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il coniuge ha dovuto mantenere obbligatoriamente la propria residenza nel comune limitrofo per motivi di lavoro in quanto proprietario di un BAR  e che la circolare n. 3DF 2012 prevede che in tali casi è possibile mantenere l'esenzione per abitazione principale, luogo di lavoro che dista 800m dall'abitazione della contribuente. Tra l'altro precisa che il coniuge non era proprietario di alcuna abitazione nel comune di residenza nell'anno oggetto di accertamento. Dal momento che l'Art. 13 comma 2 prevede come requisiti per l'abitazione principale la residenza e la dimora abituale del nucleo familiare non aggiungendo altro se non il caso dei due immobili situati nello stesso comune, si chiede se il comune abbia agito bene nell'emettere l'avviso vista anche la copiosa giurisprudenza in merito.

 

Risposta

Il D.L. n. 146/2021 interviene sull’annosa questione di corretta applicazione del concetto di abitazione principale - argomento tanto dibattuto a livello giurisprudenziale da rendere necessario l’intervento legislativo chiarificatore -. La diatriba interpretativa nasceva nella nuova definizione di abitazione principale prevista per l’IMU nella quale, per il riconoscimento dell’agevolazione, è richiesta la concomitanza sia del requisito della residenza che della dimora del possessore e del suo nucleo familiare. La medesima norma concedeva un’unica eccezione nel caso in cui le abitazioni ove i due coniugi sono residenti, siano ubicate nel medesimo Comune; in tal caso, l’agevolazione può essere riconosciuta almeno per un’abitazione dichiarata dai coniugi. La norma non prevede tale eccezione, invece, per i coniugi residenti in due abitazioni ubicate in comuni differenti, per le quali, dalla corretta e letterale interpretazione della norma, non avrebbero diritto in alcun caso all’agevolazione per abitazione principale. L’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021 aggiunge alla normativa esistente il riconoscimento dell’abitazione principale ad almeno uno dei coniugi, anche se le abitazioni sono ubicate in comuni differenti, purché il nucleo familiare dichiari quale delle due debba intendersi come abitazione principale. Questa precisazione risolve sicuramente il problema applicativo per l’anno 2022 e seguenti, lasciando un dubbio sulla sua concreta applicazione per gli anni precedenti, nei quali la norma sosteneva concetti diversi. In attesa di evoluzioni della giurisprudenza in materia, preme ricordare che il nuovo testo normativo riprende quanto affermato dalla sentenza di Cassazione n. 17408/2021 nella quale veniva espressamente affermato che i coniugi hanno diritto al riconoscimento di almeno una abitazione principale; concetto, questo, che potrebbe essere preso a riferimento, unitamente all’evoluzione della norma, anche per gli anni precedenti il 2022, nonostante tante altre sentenze che affermavano il contrario.

Ciò premesso che i coniugi avevano una sola abitazione di proprietà è facile immaginare che tale fabbricato era destinato alla loro abitazione principale, per cui ritengo che possiate riconoscere l’applicazione del beneficio anche in assenza del requisito della residenza effettiva di entrambi.

10 ottobre 2022            Luigi D’Aprano

 

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