Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente lo scorso anno ha partorito e quest’anno voleva usufruire del congedo parentale ad ore, si chiede di sapere gli adempimenti da eseguire, soprattutto le eventuali comunicazioni obbligatorie tipo all'INPS o ad altri istituti.
L’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 1, comma 339, lettera a), della Legge n. 228/2012 stabilisce che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria, rimandando alla contrattazione collettiva di settore l’onere di stabilire le modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Si ricorda che, in virtù delle modifiche legislative introdotte con il D. Lgs. n. 105/2022, il congedo parentale è riconosciuto sia alla madre che al padre lavoratore per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino.
Con l’art. 7, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel c.d. Jobs Act, è stata integrata tale disciplina, con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, che stabilisce che, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore “può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.”
A tal riguardo, la contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, tutt’ora vigente, all’art. 43, comma 8, pur confermando che i genitori lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, possono fruire dei periodi di congedo parentale anche su base oraria, tuttavia “intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge (…) ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative previste dalla citata fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni” (orientamento ARAN del 6 agosto 2019 nr. CFC22).
Peraltro, sull’argomento è intervenuta la nota circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 fornendo chiarimenti sul computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, e tutte le istruzioni operative relative alla presentazione della domanda.
Il genitore lavoratore deve presentare domanda per iscritto all’ufficio di appartenenza (brevi manu, con raccomanda A/R o tramite pec) con un termine di preavviso che, secondo le disposizioni legali contenute nel citato art. 32, è pari a 5 giorni che si riduce a 2 giorni nel caso di fruizione oraria, mentre secondo la previsione contrattuale – meno favorevole in questo caso - è pari a 5 giorni, derogabile a 48 ora solo nei casi di oggettiva impossibilità.
È utile ricordare, a titolo informativo, che è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi di cui al D. Lgs. n. 151/2001, mentre è riconosciuta la compatibilità con i permessi della L.104/92.
10 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
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INPS – 26 maggio 2025
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