Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiNel caso di dipendente di categoria C, assunto a tempo indeterminato il 01.09.2022 e cessato il 16.09.2022 per dimissioni senza preavviso, la normativa prevede una decurtazione dello stipendio per mancato preavviso?
Il caso è veramente particolare. Può essere d’aiuto quanto riportato nell’Orientamento Aran RAL430 che così recita: “L’art.14 - bis del CCNL integrativo del 13.5.1996, a tutela di entrambe le parti del contratto di lavoro e a garanzia della serietà dell’esperimento del periodo di prova (tre mesi), stabilisce che ciascuna delle parti (e quindi anche il lavoratore) possono recedere liberamente (senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva ai sensi dell’art.2096 del codice civile) dal contratto individuale di lavoro solo dopo che sia decorsa la metà della durata prevista del periodo di prova.
Prima di tale momento la risoluzione anticipata, ad iniziativa del dipendente, può intervenire, salvo il caso della sussistenza di una giusta causa di dimissioni, solo nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente stabiliti o con il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Per la disciplina dei termini di preavviso è necessario fare riferimento all’art.39, commi 1 e 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.7 del CCNL del 13.5.1996; lo stesso art.39, al comma 5, attribuisce alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto la facoltà di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, rinunciando, quindi, in tutto o in parte allo stesso ed anche alla relativa indennità sostitutiva.
Poiché il contratto individuale di lavoro rimane pur sempre assoggettato alla generale disciplina codicistica in materia di contratti, anche sotto il particolare profilo della risoluzione, riteniamo che, prima del decorso della metà del periodo di prova, le parti possano procedere anche alla risoluzione consensuale del rapporto, ove tale soluzione sia idonea a soddisfare i rispettivi reciproci interessi. In tal caso, evidentemente, le parti possono stabilire liberamente il momento in cui si determina l’effetto risolutivo, anche prescindendo completamente dalla disciplina del preavviso, in quanto la risoluzione è stata concordata tra le parti, sulla base di una adeguata valutazione dei rispettivi interessi.”
In assenza di accordo tra le parti, occorre quantificare l’ammontare del mancato preavviso ai sensi dell’art. 12 del CCNL 2004/2005 del 9.5.2006. Considerato che fino a 5 anni di anzianità, in presenza di dimissioni volontarie, il mancato preavviso è pari a una mensilità, pertanto, in questo caso, al dipendente potrebbe essere trattenuta l’intera retribuzione.
7 ottobre 2022 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4902, sintomo n. 5012
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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