Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede con la presente di indicare i riferimenti normativi secondo i quali sia possibile autorizzare la dispersione delle ceneri su richiesta dei familiari o con dichiarazione resa presso una Associazione riconosciuta. In realtà la norma contempla per la fattispecie di cui trattasi testamento olografo o dichiarazione resa con atto pubblico, nulla dice sulla volontà riferita dai parenti più prossimi o da dichiarazione resa presso un'associazione come invece previsto per la volontà alla cremazione. Si chiede pertanto di indicare se esistano specifici provvedimenti normativi che chiariscano quale sia la modalità di espressione sulla dispersione ceneri.
La legge della Regione Abruzzo n° 41/2012 regolamenta la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri del defunto. In particolare, l’art. 31, primo comma, così recita:
“1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001”.
A sua volta, l’art. 3 della legge n. 130/2001, nella parte che interessa è così formulato:
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
Quindi, relativamente alla dispersione, al di là dell’esplicito riferimento al rispetto della volontà del defunto che rimane parametro indefettibile, nella parte dell’esecuzione vengono di nuovo citati i soggetti di cui alla sopracitata lettera b) per cui se ne può trarre che siano quegli stessi soggetti ad essere abilitati ad esprimersi sulla dispersione, anche alla luce del rinvio generico operato dalla sopracitata legge regionale.
Quindi, fermo restando le eventuali previsioni regolamentari sul punto, resta in ogni caso fermo che la dispersione delle ceneri debba emergere proprio dalla volontà del defunto, sebbene in varie forme consentite: per disposizione testamentaria; dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 c.c.); dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali; semplice dichiarazione verbale resa in vita dal defunto. In tale ultimo caso, i congiunti, coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori, possono esprimere la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale.
7 ottobre 2022 Elena Conte
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