Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiPremesso che ad un dipendente del nostro Ente, inquadrato nella categoria "C," è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dal 1.11.2018 al 30.06.2019. Allo stesso dipendente il Sindaco, dopo specifico avviso e comparazione dei titoli posseduti, ha reiterato l'incarico a far data dal 1.03.2022 e fino al 30.3.2024. Dato atto che non sono presenti specifiche figure professionali di categoria "D" per ricoprire l'incarico di responsabile di settore, e che in atto sono state avviate altre procedure selettive per il reclutamento di personale di categoria "D". Considerato che il Nucleo di Valutazione ha assegnato alla stessa posizione organizzativa un'indennità di posizione pari ad € 16.000, ma ridotto ad € 9.500, in considerazione delle vigenti normative contrattuali. Il dipendente incaricato ha richiesto tramite specifica nota che la sua indennità non subisca nel caso di specie un decurtamento in virtù di quanto indicato dall' Aran con risoluzione CFL140, cioè seguendo le regole ordinarie che disciplinano l'indennità di posizione negli enti locali (Art 15. comma 2). Essendo dubbiosi sulla formale richiesta e al fine di evitare un contenzioso con il dipendente, si chiede se sono condivisibili le richieste del dipendente o se le stesse possano essere considerate pretestuose.
L’ipotesi derogatoria contemplata all’art. 17, comma 5, del CCNL 21.5.2018 concerne la sola ipotesi in cui siano presenti posizioni di lavoro inquadrate nella categoria D e tuttavia al momento non siano in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria. Si tratta di una ipotesi derogatoria di stretta applicazione, riguardante solo i comuni privi di posizioni dirigenziali, condizionata all’avvio delle procedure per l’acquisizione di personale di categoria D e consente il conferimento dell’incarico a soli dipendenti inquadrati nella categoria C. In questa ipotesi la determinazione della retribuzione di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di cui all’art. 15 comma 2, potendo così variare da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 16.000.
Diversa è l’ipotesi contemplata dall’art. 13, comma 2, del CCNL 21.5.2018, che si riferisce al caso in cui nell’ente non siano proprio previste posizioni di categoria D e, conseguentemente, sarà possibile conferire l’incarico a dipendenti di categoria C o B, con una retribuzione di posizione che varia da a 3.000 a 9.500 euro, come previsto dall’art. 15, comma 3.
5 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4892, sintomo n. 5002
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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