Calcolo dell'assegno ad personam - Progressione verticale.

Risposta del Dott. Francesco Disano

Quesiti
di Disano Francesco
10 Ottobre 2022

Si chiede di capire se nel calcolo dell'assegno ad personam, per progressione verticale, deve essere compresa anche l'IVC.

Risposta

L’articolo 12, comma 8, del CCNL del 21.5.2018 dispone che “In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.”

Nel caso di un dipendente che, a seguito di progressione economica verticale, passi dalla categoria C5 (€ 22.903,20 annuali) alla categoria D1 (€ 22.135,47 annuali), al medesimo deve essere riconosciuto/attribuito un assegno ad personam pari ad € 767,73 (22.903,20 - 22.135,47) corrispondente alla differenza tra l’importo della C5 (più elevato) e quello della D1 (inferiore).

Identica procedura sarà operata per quel che concerne l’indennità di vacanza contrattuale, essendo la stessa pari a € 22,90 (mensili) per la C5 e pari a € 22,13 per la D1. Quindi, assegno ad personam di I.V.C mensile pari a € 0,77 (22,90 – 22,13)

Più concretamente, il cedolino stipendio mensile sarà così composto:

  1. stipendio                                 1.844,62 (stipendio mensile D1);
  2. assegno ad personam                    63,98 (767,73 : 12);
  3. indennità vacanza contrattuale    22,13 (I.V.C. D1);
  4. assegno ad personam i.v.c.            0,77.                                     

L’assegno ad personam già riconosciuto al dipendente a seguito di una progressione verticale non è rivalutabile a seguito degli incrementi contrattuali.

Detto assegno resta disciplinato dalla regola speciale prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e, pertanto, può essere riassorbito solo a seguito di una ulteriore progressione economica orizzontale nella categoria superiore acquisita per progressione verticale.

4 ottobre 2022       Francesco Disano

 

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