Notifica verbali di contravvenzione al C.d.S.

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
10 Ottobre 2022

Capita spesso che, in merito ai verbali del C.d.S. consegnati alle Poste per la notifica ai sensi della L. 890/82, questi ultimi tornino al mittente (Comune) per mancata consegna con una dicitura "trasferito", "indirizzo sconosciuto" o "irreperibile", in questi casi l'Ufficio Verbali di cui sono Responsabile con incarico di Comandante, provvede a chiedere al comune di residenza del proprietario del veicolo o obbligato in solido, la notifica a mezzo messi comunali, dando prova del tentativo di notifica a mezzo posta con esito negativo (ovvero indicazione della raccomandata A.G. restituita al mittente). A tale richiesta più comuni di piccole dimensioni, hanno comunicato di non poter procedere alle notifiche richieste in quanto "sprovvisti della figura di messi notificatori e/o comunali". Al fine di non incorrere nel grave inconveniente gestionale, del "danno erariale", per la mancata percezione di somme relative a contravvenzioni stradali, a causa dell'omessa notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S., gradirei sapere come comportarsi in questi casi e se i comuni mandatari "ex lege" siano civilmente responsabili nei confronti dell'amministrazione mandante.

Risposta

L’articolo 10, legge n. 265/1999 prescrive, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

Non esiste alcuna norma specifica che, però, preveda l’obbligo, per un Comune, di dotarsi del servizio di notificazione degli atti: l’unico riferimento rinvenibile potrebbe essere quello alla funzione di polizia municipale, che, nella totalità delle leggi regionali, prevede anche lo svolgimento del servizio di notificazione degli atti. Per cui, in realtà, l’obbligo di notificare gli atti da parte del Comune si potrebbe rinvenire nell’obbligo, per il Comune stesso, di svolgere la funzione di polizia locale, secondo la legge n. 65/86, sia in forma autonoma o sia in forma associata con un altro Comune.

Detto questo, le possibilità, a parere di chi scrive, sono due:

  • Nel caso di mancata notifica postale e risposta scritta da parte del Comune di impossibilità di notificare l’atto tramite messi, perché sprovvisto, il procedimento si conclude; il mancato introito potrà essere giustificato per impossibilità di notificare l’atto; sicuramente potrà essere valutata una responsabilità, quanto meno, amministrativa nei confronti del Comune, ma per questo si consiglia un confronto con l’Ufficio Legale del Comune o con il Segretario comunale…a prima di arrivare a questa conclusione, si consiglia di ragionare sulla soluzione sotto indicata;
  • Soluzione più accettabile: la notificazione del verbale deve essere effettuata a norma dell’articolo 201, comma 3, codice della strada, e quindi provvedendo a mezzo degli organi indicati nell’articolo 12, codice della strada; in mancanza di qualsivoglia forma associata tra i  Comuni per lo svolgimento della funzione di polizia locale, e quindi in mancanza di agenti di polizia locale territorialmente competenti, si ritiene di poter coinvolgere la competente Stazione Carabinieri, in quanto organo di polizia stradale, a norma dell’articolo 12, codice della strada, che, in quanto tale effettuerà la notificazione del verbale di accertamento di violazione.

3 Ottobre 2022              Marco Massavelli

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