Svolgimentoe funzioni di giudice popolare

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
07 Ottobre 2022

Un dipendente a tempo indeterminato di questo Ente è stato convocato dalla Corte d'Assise d’Appello del capoluogo di Regione per partecipare ad una udienza quale giudice popolare. Lo stesso, pur non avendo mai presentato alcuna domanda in tal senso, è presumibilmente stato sorteggiato a sorte da un elenco. Essendo la partecipazione all’udienza a carattere obbligatorio, si chiede se esiste un giustificativo che il dipendente può utilizzare per la sua assenza dal lavoro, oppure se lo stesso dovrà chiedere un giorno di congedo ordinario oppure di particolari motivi personali o familiari o altra tipologia di permesso personale.

Risposta

Il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle udienze e alle attività connesse all'espletamento delle funzioni per le quali è obbligatoriamente richiesta la sua presenza.

Il dipendente deve presentare all'ufficio di appartenenza copia del decreto di nomina.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Responsabile della struttura di assegnazione i giorni in cui deve assentarsi dal servizio, usufruendo del permesso, producendo successivamente la documentazione che attesta l'attività e i tempi di espletamento della funzione.

Trattandosi di assenze retribuite vanno concesse senza emanazione di provvedimenti formali ma con semplici comunicazioni di concessione agli interessati.

L' art. 11 L. 287/1951  afferma in modo perentorio che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio, ne consegue che tale evenienza costituisce un motivo giustificato di assenza dal servizio. È uno dei casi di assenza che comporta il dovere da parte dell'Amministrazione di concessione della stessa. La fattispecie in esame è assimilata allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive negli enti locali, per cui al dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare spettano i permessi retribuiti previsti, per le funzioni di amministratore locale,   dall'art. 79 Dlgs n. 267/2000

Il diritto del dipendente trova fondamento negli artt. 39, comma 4, e 40 del CCNL 21.5.2018 che rinviano alle disposizioni di legge che regolano la materia.

4 ottobre 2022              Angelo M. Savazzi  

 

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