Obbligo pubblicazione pagamenti nell'Area trasparenza

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
08 Ottobre 2022

Con la presente si chiedono chiarimenti relativi all'obbligo di pubblicazione di alcuni dati nei siti istituzionali nell’area trasparenza. Nell’area trasparenza/ pagamenti dell’amministrazione/ dati sui pagamenti vanno riportati tutti i pagamenti, anche corrispettivi per compensi, servizi, forniture? Solo per gli importi superiori a 1.000,00 euro o tutti? In questo elenco vanno ricompresi anche i dati già oggetto di pubblicazione nell’area sovvenzioni, contributi e sussidi o vanno esclusi?

Risposta

L’art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (introdotto dall’art. 5 D.Lgs. n. 97/2016) dispone che ogni amministrazione pubblichi, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari; l’omessa pubblicazione di tali dati comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.

La deliberazione ANAC n. 1310/2016, pur rilevando preliminarmente l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati indicati nella disposizione, ha comunque fornito alcune prime indicazioni, rilevando che:

  • ai fini della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:
    • Uscite correnti:
      • Acquisto di beni e di servizi
      • Trasferimenti correnti
      • Interessi passivi
      • Altre spese per redditi da capitale
      • Altre spese correnti
    • Uscite in conto capitale:
      • Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
      • Contributi agli investimenti
      • Altri trasferimenti in conto capitale
      • Altre spese in conto capitale
      • Acquisizioni di attività finanziarie
  • per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individui la natura economica delle spese e pubblichi un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

Secondo ANAC, non sono soggette a tale obbligo le uscite per movimentazioni di prestiti, per il personale (in quanto espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione e soggette, invece, agli artt. da 15 a 20 del d.lgs. 33/2013) e per partite di giro (pagamenti effettuati in conto di terzi): nelle sopra citate LG del 2016, l’Autorità specificava inoltre che “l’interpretazione avanzata tiene conto dell’esigenza di semplificare la pubblicazione dei dati dei pagamenti, limitandola, in questa prima fase, alle tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi.”.

Per quanto riguarda l’individuazione della natura economica delle spese, ANAC precisa che “A titolo esemplificativo, all’interno della spesa per servizi gli oggetti specifici di spesa saranno le consulenze, utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni, ecc.; all’interno dei trasferimenti correnti gli oggetti specifici di spesa saranno i trasferimenti correnti a imprese controllate, ecc. Ai fini della produzione del predetto prospetto le amministrazioni pubbliche potranno fare riferimento al Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e un pari livello per le altre categorie di enti soggetti alla trasparenza per i quali la RGS non ha previsto un piano di conti integrato.”.

In assenza di una precisa indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione (che in fase di prima attuazione era semestrale) è almeno trimestrale.

Nell’allegato 1 a detta deliberazione (esplicativo del c.d. Albero della Trasparenza), ANAC specifica inoltre che la pubblicazione di tali dati deve avvenire in tabelle.

Sia la normativa che ha istituito tale obbligo, sia le indicazioni di ANAC, non individuano alcuna ipotesi di esenzione dalla pubblicazione di tali dati (né per tipologia, né per importo), trattandosi quindi di un obbligo indistinto e generalizzato, riguardante tutti i pagamenti effettuati dalle amministrazioni (inclusi, pertanto, i corrispettivi per compensi, servizi e forniture, nonché sovvenzioni, contributi e sussidi per i quali, ovviamente, devono essere rispettati i medesimi limiti in materia di trattamento dei dati personali e riservatezza imposti dall’art. 26 del Decreto Trasparenza, da ANAC e dal Garante della privacy in merito all’indicazione dei dati identificativi dei beneficiari, qualora vengano in rilievo i profili inerenti allo stato di salute o a situazioni di disagio economico-sociale).

3 ottobre 2022               Alessandro Rizzo

 

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