Mobilità compensativa o per interscambio

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti

Si chiede se la mobilità compensativa o per interscambio di personale dipendente rientra nella fattispecie di cui all’art. 30 dlgs.165/2001 e se in caso di mobilità il dipendente subentrato acquista l'anzianità di servizio del dipendente che ha ceduto il posto.

Indietro
Risposta

Nel nostro ordinamento e nei vigenti CCNL di comparto per gli enti locali, non sono presenti disposizioni che regolano la mobilità per interscambio. Tale fattispecie era prevista in determinati CCNL, come quello della Sanità.

Funzione Pubblica si era soffermata sull’argomento con la nota prot. n. 20506 del 27 marzo 2015 prevedendo che, la mobilità per interscambio, rientra comunque nell’alveo delle mobilità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

L’anzianità di servizio è personale e non cedibile.

30 settembre 2022        Fabio Venanzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4867, sintomo n. 4977


Scritto il 06/10/2022 , da Venanzi Fabio

Quesiti

Articoli correlati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale