Decadenza dei contributi assegnati ai Comuni nell’ambito dell’Avviso C. S. E. 2022
ANCI – 11 luglio 2025
Risposta del Dott. Giovanni Giannini
QuesitiNelle disposizioni inerenti l'orario di lavoro vigenti presso il nostro Ente, è prevista una fascia oraria di flessibilità in ingresso ed in uscita. In particolare in riferimento ai giorni di non rientro da 6 ore c’è la possibilità di entrare dalle 7.30 alle 8.30 e la possibilità di uscire dalle 13.30 alle 14.30.
Nel caso in cui il lavoratore si trattenga per un periodo superiore alle 6 ore, ad esempio per 6 ore e 15 minuti dalle 8.00 alle 14.15, si chiede se la pausa pranzo debba essere tassativamente calcolata dopo le 6 ore e un minuto. In tal senso il dipendente non accumulerebbe 15 minuti di flessibilità positiva e, nel caso opposto, per recuperare 15 minuti di flessibilità negativa deve restare a lavoro 6 ore e 45 minuti di cui 30 minuti di pausa pranzo.
Contestualmente si chiede se sia errato non applicare la pausa pranzo nell’ambito della fascia di flessibilità, lasciando quindi la possibilità di accumulare flessibilità positiva già dopo le 6 ore e un minuto.
La disciplina del D.lgs. 66/2003 prevede che qualora l’orario lavorativo ecceda il limite delle 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, rimandando alla contrattazione collettiva le particolari caratteristiche della pausa. Il CCNL delle funzioni locali prevede che qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
A parere di chi scrive, soffermandosi sulla disposizione contrattuale che prevede che “la durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, […]” pare ragionevole affermare che la pausa possa essere riconosciuta anche al termine della prestazione lavorativa, essendo impossibile prevedere una diversa collocazione temporale della pausa dovuta all’imprevedibilità della durata della prestazione. Inoltre non verrebbe meno la funzione principale di tali pause ovvero il recupero delle energie psicofisiche.
Di conseguenza è corretto cumulare flessibilità positiva già dopo 6 ore e 1 minuto.
28 settembre 2022 Giovanni Giannini
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4860, sintomo n. 4970
ANCI – 11 luglio 2025
Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza 20 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Comunicato pubblicato in G. U. il 19 giugno 2025
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