Piano triennale di fabbisogno di personale e progressioni verticali

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
05 Ottobre 2022

Come noto, l'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto la possibilità di effettuare procedure comparative per la progressione tra le categorie, c.d., "progressioni verticali", del sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Enti Locali del 31.03.1999, così come modificato dall’articolo 12 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018.

Le progressioni si configurano quindi come una modalità di copertura dei posti previsti nel programma di fabbisogno del personale, sia pure con l'effetto, nei fatti, di realizzare una "promozione di carriera" a favore dei dipendenti che vi concorrono con esito positivo.

Ciò detto, si chiede di conoscere il vs autorevole parere in ordine alla possibilità di prevedere nel piano triennale di fabbisogno di personale, in corrispondenza dei posti da ricoprire mediante progressione verticale, altrettante riduzioni di posti appartenenti alle categorie oggetto di sviluppo della carriera -posti di partenza-, ancorché, per ipotesi, occupati da dipendenti, potenziali candidati alla progressione.

Risposta

Con la modifica al comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, operata dall’art. 3 del D.L. 80/2021, il ricorso alle progressioni verticali viene fortemente ampliato. Il legislatore “scommette” sulla valorizzazione del personale pubblico, consentendo un percorso di crescita professionale come strumento di efficienza e funzionalità della PA. Con la novella viene superato il vincolo concorsuale in favore della procedura comparativa e viene previsto che le progressioni tra le aree possono essere attivate nel tetto massimo del 50% dei posti che l’ente programma di coprire senza quindi il calcolo del tetto all’interno delle singole aree.

Quindi se l’amministrazione prevede nel piano dei fabbisogni 5 posizioni disponibili da reclutare dall’esterno, possono essere complessivamente attivate procedure comparative per un numero massimo di 5.

Il fatto che vi siano dipendenti in servizio potenzialmente interessati alla progressione non cambia le regole di calcolo della percentuale per cui deve essere sempre fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

28 settembre 2022        Angelo M. Savazzi

 

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