Cittadino comunitario (rumeno) con patente rumena conseguita DOPO l'acquisizione di residenza in Italia

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
30 Settembre 2022

Sono Agente della Polizia Locale e Vorrei sapere il Vostro parere. Cittadino comunitario (rumeno) con patente rumena conseguita DOPO l'acquisizione di residenza in Italia. Qui in Italia ha casa, residenza, famiglia e percepisce il reddito di cittadinanza, oltre ad essere visibile praticamente tutti i giorni in città. Non vi sono dubbi sulla residenza oltre che anagrafica anche normale. La patente rumena è valida se conseguita mentre si è residenti? Non doveva conseguirla in Italia come prevede il CdS '(art. 116)? Secondo Voi è applicabile l'art. 116-15 CdS per patente non conseguita? Abbiamo dei dubbi, ma non troviamo letteratura in merito. Si parla solo di conversione, e in quel caso occorre che la patente sia stata rilasciata prima della venuta in Italia. Mai trovato il caso che venga conseguita dopo l'acquisizione della residenza. Inoltre, chiedo scusa, ho trovato l'obbligo (su più siti sia italiani che gestiti dalla Comunità Europea) di conversione patente se: - smarrita o deteriorata - rubata - in caso di violazioni del Codice della Strada (il caso che interessa) ma non ho trovato i riferimenti normativi diretti. Potreste fornirmeli? Probabilmente ho cercato male.

Risposta

Come è noto, la patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea è considerata uguale alla patente italiana, perciò la stessa è utilizzabile per circolare in Italia. Se la patente ha una scadenza, al termine della sua validità, bisognerà convertirla nella patente italiana; la patente estera verrà ritirata e restituita allo Stato che l’ha emessa. Se la patente straniera ha validità illimitata, scatta invece l’obbligo di convertirla nella patente italiana, entro due anni dall’acquisizione della residenza italiana.

Le patenti di guida sono state oggetto di un’armonizzazione con l’adozione della prima direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), la quale si prefigge, tra l’altro, di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all´interno della Comunità europea.

A norma dell´art. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, una patente di guida nazionale di modello comunitario è valida, in linea di principio, per la guida sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale.

Ai sensi dell´art. 8, n. 1, primo comma, di tale direttiva se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario valida, rilasciata da uno Stato membro, acquisisce la residenza normale in un altro Stato membro, la sua patente vi conserva validità al massimo per un anno dall’acquisizione. Entro tale scadenza, su richiesta del titolare e dietro restituzione della sua patente, lo Stato membro può rilasciargli una patente di guida di modello comunitario.

L´art. 8, n. 1, secondo comma, della direttiva 80/1263, precisa che lo Stato membro che esegue la sostituzione della patente di guida deve restituire la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata.

Nel caso di sostituzione di una patente rilasciata da uno Stato terzo, l´art. 8, n. 3, della direttiva 80/1263 sancisce, in particolare, che una patente di guida di modello comunitario può essere rilasciata solo se la patente rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che rilascia la patente comunitaria.

In merito, molti sono stati i quesiti rappresentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha precisato che secondo i principi ispiratori delle ultime modifiche al Codice della Strada, ciascun soggetto può essere titolare di una sola e un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Ministero ha inoltre evidenziato che nel caso in cui sia accertato che un conducente ha due patenti di guida, gli organi preposti dovranno necessariamente procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente (cfr. circolare n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20/08/2009 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale).

Il soggetto descritto nel quesito, come qualsiasi cittadino residente nell’Unione europea, è soggetto alle norme di diritto nazionale quanto alla possibilità di conseguire una abilitazione alla guida. Sostenere il contrario e rifarsi alle norme che regolano la circolazione internazionale, in particolare le Convenzioni di Vienna 8 novembre 1968 e Ginevra, 19 settembre 1949, significherebbe stravolgere il diritto e non aver compreso il rapporto tra l’articolo 116, comma 1 e l’articolo 135 comma 1 del codice della strada.

È sufficiente fare riferimento alla legge nazionale, ovvero all’articolo 116, comma 1, del codice della strada, per comprendere che la patente deve essere richiesta e ottenuta nello Stato ove si ha la residenza normale. A tale regola fa eccezione l’articolo 135, comma 1, che mutua la propria esistenza dalle due citate Convenzioni e che regola la circolazione internazionale dei veicoli e dei conducenti.

È facile comprendere che, per aversi circolazione internazionale, secondo le Convenzioni, è necessario che il conducente abbia la propria residenza in uno Stato diverso da quello dove circola; a tale condizione è riconosciuta la patente rilasciata all’estero. Ulteriore facilitazione concessa dalle Convenzioni e ratificata nell’articolo 135, comma 1, è quella che consente a chi trasferisce la residenza in uno Stato firmatario e intende utilizzare la propria patente conseguita quando era residente nello Stato di origine; a tale condizione egli potrà circolare ancora per un anno dall’acquisizione della residenza in un Italia, ai sensi dell’articolo 135 del codice della strada, a patto che la patente sia in corso di validità. Tale periodo potrà essere utilizzato per convertire la patente, ovvero, se non è convertibile, per conseguire la patente italiana per esame.

Queste sono le regole e non è possibile discostarsene. Si ripete che un titolo conseguito all’estero è riconosciuto in uno Stato diverso solo in base a Convenzioni, Accordi o procedure speciali come per il riconoscimento di titoli di studio, che nel caso di specie non sono applicabili in quanto per il residente in Italia valgono solo e unicamente le regole nazionali, cioè l’articolo 116, comma 1, del codice della strada.

Ciò detto, il nostro codice della strada all’art. 130 comma 1 lettera c) prevede la revoca della patente di guida “quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero,” e le ulteriori direttive in materia di patenti hanno confermato il principio di unicità della patente di guida (un titolare-una patente).

Si tenga presente, comunque, che, per scrupolo appare utile verificare se il requisito della residenza italiana sia stato mantenuto senza soluzione di continuità nell’ultimo periodo; infatti, non di rado accade che alcuni stranieri si rechino all’estero per brevi periodi, riacquisendo la residenza in quel paese per il tempo necessario a poter conseguire una nuova patente, in modo da tentare di aggirare eventuali provvedimenti di inibizione sull’ultima patente posseduta.

Ciò accade, ad esempio, qualora la patente sia stata conseguita in Repubblica Moldova o Albania o Kosovo (che non dialogano con gli enti italiani) e così i soggetti si sottrarrebbero alla regola che, nella Unione europea, si possa possedere una sola patente degli stati aderenti. Ovviamente, qualora il controllo avvenga in Italia, potrebbe accadere che gli accertatori siano abilitati ad accedere al database della Motorizzazione italiana; non servirebbe, quindi, l'incrocio dei dati con eventuali altre motorizzazioni dialoganti. Dal nome, località e data di nascita e magari dai rilievi fotografici gli accertatori avrebbero la certezza immediata che il controllato sia lo stesso titolare di una patente italiana sospesa.

In conclusione, fermo restando le cautele e i limiti sopra descritti, si potrebbe ipotizzare l’applicazione dell’art. 116, comma 15, CDC per patente non conseguita ovvero di procedere al mero ritiro della patente, come ipotizzato nella circolare sopra richiamata, a seconda dei casi da affrontare in concreto.

In relazione all’ultima parte del quesito, è possibile che ci si riferisca al contenuto dei commi 4 e seguenti dell’art. 135 CDS.

27 settembre 2022        Elena Conte

 

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