Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiQuesto Ente nel quantificare i costi delle progressioni economiche a carico del fondo parte stabile imputa la differenza retributiva tra la posizione economica categoria entrante (es. D3) cui aggiunge la quota per la tredicesima mensilità, e la posizione economica uscente (D2) del contratto vigente ccnl 2016/2018. Per i costi riferiti alle pregresse progressioni si chiede se sia corretto imputare al fondo la differenza retributiva tra la posizione economica categoria entrante (es. D2) cui aggiunge la quota per la tredicesima mensilità e la posizione economica uscente (D1) del contratto vigente al momento del passaggio di progressioni economica? Es.: progressione economica effettuata nel 2015, imputato al fondo ES. 2022 la differenza retributiva tra la posizione economica categoria entrante (es. B3) cui aggiunge la quota per la tredicesima mensilità e la posizione economica uscente (B2) del contratto vigente al momento CCNL 31.07.2009.
Devono essere imputate alla parte stabile del fondo tutti i valori delle progressioni riconosciute nel tempo, a partire dalle posizioni economiche di ingresso. Per cui le risposte ai quesiti sono positive.
26 settembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4839, sintomo n. 4949
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
INPS – Circolare 2 aprile 2025, n. 72
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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