Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiAl decesso di un contribuente proprietario al 33,33% di alcuni immobili, la vedova ed i figli hanno rinunciato all'eredità. I nipoti minorenni no. Non ho alcun atto ufficiale a testimonianza di quanto riferitomi dai parenti. Come procedo ai fini IMU?
Si precisa che si tratta di obbligazioni maturate successivamente alla data della morte del de cuius.
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità e dunque di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius. È un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale. Se tale dichiarazione non risulta registrata all’Agenzia delle Entrate è vostro dovere richiederne consegna di copia ai diretti interessati.
E’ necessario procedere alla richiesta dei documenti della successione altrimenti non sarà possibile imputare i debiti neanche ai nipoti essendo, fino alla data dell'avvenuta successione, esclusivamente qualificati come chiamati all'eredità.
Per le obbligazioni maturate successivamente alla data della morte del de cuius, occorre necessariamente attendere l'esito delle assegnazioni ereditarie attraverso la successione che può essere anche solo tacita (ad esempio attraverso l'uso di un'abitazione o la concessione in locazione della medesima).
Fino a quando non venga espressa la linea di successione, per le obbligazioni tributarie successive alla morte del soggetto iniziale, non è possibile procedere a contestazioni.
SI ricorda a tal fine che la successione può essere aperta da qualunque soggetto interessato, per cui anche il Comune potrebbe agire d'iniziativa attraverso il Tribunale per avere la definizione dell'assetto ereditario effettivo.
22 settembre 2022 Luigi D’Aprano
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