Installazione impianto fotovoltaico a terra, in zona classificata agricola da PRG alla luce decreto Agricoltura (DL 63/2024)
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiCon la presente si pone quesito in merito al posizionamento da parte di privato di telecamera la quale oltre che a riprendere il proprio ingresso, riprende parte di strada pubblica. Preso contatti con il privato, informa che tale telecamera è posizionata al fine di garantire protezione alla famiglia e beni propri, la stessa mantiene i filmati in registrazione solo per pochi secondi ed è posizionata cartellonistica di segnalazione. Tale situazione si può considerare lecita o l'Ente deve adottare provvedimenti per la rimozione o l'eventuale autorizzazione?
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
È bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.
Ciò detto, l’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata.
Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.
Al riguardo, con sentenza del 17/03/2020, n.03316, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, ha chiarito che qualsivoglia sistema di videosorveglianza installato presso una via “aperta” al pubblico, seppur privata, bisogna di espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, in mancanza della quale può essere immediatamente sospeso il trattamento dei dati e ordinata la rimozione dell’apparato di videosorveglianza.
Presupposto per tale regola è che la rete stradale sia aperta al pubblico transito facendo sorgere in capo al Comune il diritto di gestirla poiché assoggettata a servitù di uso pubblico (“dicatio ad patriam”).
Ne discende che le aree sottoposte a “pubblico” passaggio possano essere video sorvegliate solo tramite impianti gestiti dal Comune.
Infatti, solo alla pubblica Amministrazione è demandato il fine della prevenzione dei reati e del controllo del territorio per la tutela della sicurezza urbana secondo quanto stabilito dalle regole in materia di protezione dei dati personali dettate dalla direttiva 2016/680 (“direttiva Polizia”).
Pertanto, a tale tipo di trattamento non si applicano le regole del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) anche laddove siano i privati ad installare telecamere rivolte verso aree pubbliche, posto che, in tal caso, occorre sempre un accordo formale con il Comune con cui questi sia indicato quale unico ed esclusivo gestore dell’impianto di videosorveglianza e che provveda al trattamento dei dati nei richiamati fini di polizia e consentendo così alle forze di Polizia locali di avere l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza urbana.
Invero, l’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è consentita solo in rapporto all’area di stretta pertinenza della proprietà privata, con esclusione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, per le quali, invece, l’installazione di impianti del genere compete al Comune per le finalità che gli sono proprie.
Alla luce di quanto sopra esposto, il privato potrà scegliere di adottare cautele che limitino l’angolo visuale del sistema di telecamere alle sole parti private; diversamente, il Comune dovrà adottare provvedimenti di rimozione o di autorizzazione.
21 settembre 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2323, sintomo n. 2396
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2808
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