Perimetro interventi "manutenzione straordinaria " la cui spesa è sostenibile con risorse in conto capitale

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
28 Settembre 2022

Si chiede una definizione (indicata dalla normativa) su cosa è considerabile "manutenzione straordinaria " (es. strade) la cui spesa è sostenibile con risorse in conto capitale.

Risposta

Né il TUEL né il principio contabile applicato n. 4/2 danno una definizione della “manutenzione straordinaria”.

L’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria per l’anno 2004) ha definito la nozione di “investimento” prevedendo che ai fini dell’art. 119 Cost. costituiscono investimento, tra l’altro, la manutenzione straordinaria di beni immobili, siano essi residenziali che non residenziali, e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; da tale qualificazione deriva la ammissibilità del ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese di tal genere.

Volendo rinvenire un riferimento normativo al riguardo, occorre fare riferimento al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il cui articolo 3, dopo aver definito gli interventi di manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti), definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come “” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico “”, precisando altresì che nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria vanno ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso, nonché gli interventi comportanti le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/2004.

20 settembre 2022        Ennio Braccioni

 

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